In sede di definitiva conversione da parte del Senato, il D.L. 23/2020 (cd. decreto “Liquidità”) ha preso a bordo l’articolo 6-bis che prevede, nel solco di consentire un abbattimento del carico fiscale, una interessante agevolazione di rivalutazione fiscale a titolo gratuito a favore di alberghi, stabilimenti termali ed attività ludico-ricettive in genere.
Finalità. La misura si prefigge di sostenere le imprese operanti nel settore turistico e termale colpite dal Covid-19 e si traduce, anche in deroga dell’art. 2426 c.c., in una rivalutazione destinata ad esplicare effetti sia civilistici che fiscali, consentendo -e l’agevolazione risiede nella deroga del disposto dell’art. 110, c. 1, lett. c) del Tuir- ammortamenti su valori rivalutati, derivanti da plusvalenze iscritte, ma senza versamento di alcuna imposta sostitutiva. Senza tralasciare il rafforzamento patrimoniale conseguente l’emersione di plusvalori latenti su alcuni cespiti patrimoniali e con l’iscrizione di una riserva in sospensione d’imposta.
Soggetti beneficiari. Sono i soggetti Ires e che non adottano i principi contabili internazionali, e -di fatto per effetto del richiamato art. 15 L. 342/2000- le società a base personale, le imprese individuali, enti non commerciali e società ed enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
Beni rivalutabili. Tecnicamente sono rivalutabili i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione dei cd. “beni merce” -tra cui gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa-, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, può essere temporalmente effettuata nel bilancio 2020 o 2021 od in entrambi, attribuisce ai (maggiori) ammortamenti riconoscimento fiscale sia a fini Ires che Irap sin dall’esercizio in cui è stata iscritta ma senza versamento di alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il saldo attivo di rivalutazione deve essere accantonato in una specifica riserva di patrimonio netto in sospensione di imposta che però può essere liberata, in tutto od in parte, con il pagamento di una imposta sostitutiva Ires ed Irap del 10%.
Valori in bilancio. I valori rivalutati iscritti in bilancio non possono superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa nonché ai valori correnti o quotazioni in mercati regolamentati. Gli amministratori, ed il collegio sindacale quando sussistente, nelle loro relazioni devono indicare e motivare i criteri di rivalutazione eseguiti delle varie categorie ed attestare che la rivalutazione non ecceda i suddetti parametri.
Moratoria. In relazione alla finalità di mantenimento del rafforzamento patrimoniale, a titolo antielusivo è previsto che in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze la rivalutazione non ha efficacia.