Premessa
Stanno essendo recapitate le 300 mila lettere al suo “Caro Contribuente” per bonariamente segnalargli che qualcosa non va relativamente alla dichiarazione dei redditi che ha presentato un’annetto fa (relativa ai redditi 2010), e lo consiglia a vigilare sulla sua dichiarazione personale dei redditi medesima (relativamente all’anno 2011 di prossima redazione, pagamento, presentazione).
La Lettera fà riferimento alla facoltà del fisco di procedere ad accertamento col metodo cd. “del redditometro”. E vuole anche dare al contribuente l’ “abbrivio” per ravvedersi, in caso avesse nascosto qualche reddito cui sottoporre alle forche caudine delle aliquote Irpef (ma anche delle addizionali comunali e regionali ed anche ai contributi INPS, ecc. ecc.)[1].
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Il Redditometro[2]
In generale la ratio ispiratrice della quantificazione sintetica è basata sull’assunto che il sostenimento di spese tanto per l’acquisto di beni quanto per il sostenimento degli stessi sia un indice di capacità contributiva, che deve essere coerente con la dichiarazione dei redditi[3].
Il dato che rileva è la disponibilità di fatto dei beni e non la formale proprietà: i furboni che “intestano” il Porsche alla nonna non sono poi così tali.
È l’Art. 38 del D.P.R. 600/73 (cd. “norme sull’accertamento”) che tecnicamente regolamenta l’ “accertamento sintetico”, da suddividersi in:
a) accertamento “sintetico puro” o “spesometro”[4] fondato sulle spese effettive sostenute[5],
Nell’accertamento fondato sulla spesa, hanno rilievo le “spese di ogni genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”: da un lato, quindi, viene meno la presunzione di formazione del reddito per quinti, dall’altro, l’intera spesa viene imputata quale maggior reddito nell’anno in cui è stato eseguito l’acquisto: ciò comporta un aggravio della posizione del contribuente, sia in merito alla difesa che in relazione alle aliquote IRPEF[6] [7].
Tale accertamento è allo stato operativo (non necessitando di alcuna attuazione ministeriale) e le lettere di Befera, strumentali a stimolare il contribuente a redigere (e pagare) una dichiarazione dei redditi “compatibile” con le spese sostenute nel corso del periodo d’imposta, si inquadra in questa facoltà.
Per legittimare il fisco a procedere ad accertamento sintetico del reddito, occorre uno scostamento tra dichiarato ed accertato di almeno un quarto: ovvero se il reddito accertato è pari a 50[8], il limite al di sopra del quale il contribuente non risulta accertabile è di 37,5 [50 – 12,5 (1/4 di 100)]. Se, per ipotesi, il contribuente avesse dichiarato 35… sarebbe accertabile[9].
b) accertamento “redditometrico”, basato sull’applicazione di coefficienti ministeriali (ancora da emanare) direttamente formati dall’Agenzia delle Entrate (se la politica continuasse nel recente mood di delegare a quest’ente) in base alla disponibilità di un campione di beni o godimento di servizi ed utilità che, moltiplicati per determinato coefficienti, determinano il reddito presunto.
Il redditometro vuole misurare la capacità di un soggetto di mantenere quei beni / servizi / utilità per due o più esercizi di imposta e, come già rilevato, si basa sul concetto di “disponibilità”: è la disponibilità costante che “ricostruisce” un reddito costante.
Tale accertamento NON è allo stato operativo poichè deve essere ancora approvato, in attuazione dell’ Art. 38 del D.P.R. 600/73 post D.L. 78/2010, un decreto con il quale i tecnici del Ministero (o dell’Agenzia delle entrate?) individueranno i beni indice sui quali sarà possibile calcolare il “nuovo” redditometro.
I nuovi indici saranno aggiornati ogni due anni, prenderanno in considerazione “campioni significativi di contribuenti”, il nucleo familiare del soggetto “accertato” e l’area territoriale di appartenenza. Non essendo ancora stati ancora stati approvati, non è possibile effettuare alcuna osservazione critica.
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Redditometro fai fa te?
Il decantato “software delle 100 voci[10]”, annunciato da tre anni e presentato dall’Agenzia delle entrate lo scorso 25 ottobre 2011 come lo strumento “top” con funzioni di “strumento di selezione, utile per i controlli”, ma anche “strumento di compliance, strumentale a verificare la congruità ai fini di eventuali accertamenti sintetici”.
Tale software, in una applicazione effettuata in occasione della presentazione dall’Agenzia delle Entrate, nel grossolanamente tipizzare per tutta l’Italia solamente 11 famiglie in 5 aree, determina un caso di “reddito di famiglia” [11] (che non esiste nel nostro diritto). Se l’effettivo “reddito della famiglia” fosse inferiore, ovvero “non congruo” per l’Agenzia di Befera, che succede, considerato che la famiglia non è un soggetto non si capisce in che maniera possa essere notificato un accertamento o, semplicemente, un avviso al contraddittorio per la produzione dei documenti finalizzati all’analisi della situazione reddituale?
Il fatto sta che questo software è solo “marketing”, un “tool” -che tra l’altro non funziona per i fini prefissati, né potrà mai funzionare[12]– che indica il “reddito di famiglia” per indurre i contribuenti ad esercitarsi a dover rendere conto al Fisco anche del proprio stile di vita e se questo è “compatibile” con le proiezioni del Fisco. Trattasi quindi di un software strumentale all’adeguamento della dichiarazione ad opera dei contribuenti, .
Per l’Agenzia di Befera, si ribadisce, può costituire -al massimo- lo “strumento di selezione, utile per i controlli” e non è neppure un’anticipazione dell’accertamento da “redditometro” (lo strumento a base dell’accertamento redditometrico di cui al precedente punto b).
Non si capirebbe, inoltre, come un sistema accertativo di siffatta grettezza possa indicare o presumere la capacità contributiva previsto dall’Articolo 53 della Costituzione Italiana.
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Operatività dell’accertamento sintetico
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 28/E del 21.6.2011, alla pagina 42, ha chiarito che sussiste alternatività tra “sintetico puro” e “redditometro” e la scelta di quale dei due strumenti procedere verrà effettuata non necessariamente “a monte”, bensì riservandosi di decidere “sulla base delle risultanze istruttorie”.
In ognuno dei casi, ovviamente, spetta al contribuente difendersi, fornendo la prova contraria e dimostrando, sia in sede amministrativa prima sia, eventualmente, in sede giudiziale, che il reddito così quantificato non corrisponde a realtà, ad esempio in quanto il sostenimento della spesa è stato possibile grazie a assunzione di mutui o a donazioni provenienti da familiari.
La procedura
Si specifica che l’Agenzia delle Entrate non può notificare un accertamento sintetico senza aver perlomeno instaurato il contraddittorio con il contribuente. Anzi, dal punto di vista procedimentale, gli uffici di Befera, per avere un quadro generale della situazione del contribuente, dovrebbero (anche se non vincolante) inviare un questionario, come avviene nel sistema ante D.L. 78/2010. Successivamente, nella fase di contraddittorio, l’accertamento potrà essere definito mediante adesione (cd. “concordato”).
Sia le procedure amministrative di “formazione” dell’accertamento che le vicende pre-contenziose (cd. “contraddittorio” o “accertamento con adesione” con l’Agenzia delle Entrate) che contenziose (avanti i giudici delle commissioni tributarie) devono essere professionalmente trattati[13] in quanto l’Agenzia delle Entrate -accecata dalle esigenze di perseguimento dei canvass di incasso o per semplice fretta- troppo spesso non li rispetta e ciò, oltre a costituire un’attività amministrativa illegittima determina, se contestato nelle sedi opportune, la nullità dell’accertamento emanato.
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L’accertamento sintetico, come noto, parte da un numero standard o medio (anche determinato statisticamente) che poi ha però bisogno di essere calato nella situazione del contribuente. Questa “personalizzazione” è obbligatoria[14] per l’Agenzia delle entrate e per questo è doverosa l’esperibilità del contraddittorio tra Agenzia delle entrate e contribuente.
L’Agenzia delle Entrate non può emanare un accertamento senza aver dato la possibilità al contribuente di far valere ogni sua ragione. E non solo: è tenuta a considerare ogni singolo elemento portato dal contribuente e dare analitica risposta ad ognuno di questi.
Si crede, e si è voluto far credere, che il fisco possa operare a mò di mietitrebbia: falso.
È la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 2.816 del 7.2.2008 (confermata successivamente), ha stabilito che “per le ragioni riconducibili al principio generale amministrativo del giusto procedimento ed al principio di legalità amministrativa … la garanzia al contraddittorio è comunque assicurata, per implicito, al contribuente che si voglia assumere come destinatario di un provvedimento amministrativo di imposizione tributaria esercitando un potere istruttorio di accertamento presuntivo.”[15]
Sussistono almeno 6 strategie utili per argomentazioni e difesa[16], e per costringere questa a validare il proprio operato rigettando quanto esposto dal contribuente, finalizzate a dissuadere l’Agenzia dal procedere ad accertamento e/o per evitare il contenzioso tributario che, come noto, è costoso in termini monetari che di tempo ed anche obbliga al versamento di una cauzione (cd. “provvisoria esecuzione).
Moral suasion: la nuova ondata
A partire dal 28 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate, direzione centrale accertamento, sta recapitando le 300.000 lettere ai contribuenti che sarebbero “non coerenti” ai parametri del redditometro. Tali lettere offrono ai destinatari “alcuni elementi di valutazione relativi ai redditi dichiarati nel 2011 (anno d’imposta 2010)“ che presentano uno scostamento, nonchè la possibilità di adeguarsi.
In sostanza vengono segnalate al “gentile contribuente”, anche se “con finalità esclusivamente informative”, “alcune spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati” indicate in un prospetto allegato. “Per tutelare la … riservatezza[17], nel prospetto non è precisato l’ammontare delle spese rilevate dalle banche dati dell’Agenzia, sul presupposto che … siano certamente note…”.
In questo contesto, però, Befera invita il “Gentile contribuente” a:
- a) segnalare con mail o per telefono “nel caso in cui rilevi errori o incongruenze” nelle spese indicate nel prospetto allegato (che però non contiene quanto risulta alle banche dati di Befera ma contiene solo delle X, differentemente dalle lettere inviate, in un numero decisamente inferiore, lo scorso maggio),
- b) “se non rileva errori o incongruenze … a valutare la compatibilità del reddito dichiarato per il 2010 con le spese indicate nel prospetto e con le altre spese … (incluse quelle per il suo sostentamento e quello di eventuali familiari a carico)”[18]
Mettiamola sul piano che si voglia collaborare con Befera e la sua struttura. E mettiamo anche che la sua iniziativa sia meritevole, in quanto ha finalità informative[19].
Possiamo però fare anche qualche appunto e considerazione?
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Adesso tocca a noi
In primo luogo, come comprendere questo scrupolo di riservatezza (“non è precisato l’ammontare delle spese rilevate dalle banche dati dell’Agenzia nel presupposto che le siano certamente note”) quando poi mi si chiede di verificarne l’esattezza?
Spieghi Befera come fa il contribuente a fare questa verifica di esattezza se non conosce i numeri in possesso dell’Agenzia delle Entrate e che attribuisce, ad esempio, a titolo di spesa un investimento? Poiché nell’anno passato, come già rilevato, l’Agenzia (giustamente) fornì i dati in suo possesso, sarà mica che Befera non si fida dei suoi archivi? E magari non vuole svelare le sue carte?[20]
In seconda battuta, Befera suggerisce “di considerare con attenzione questa comunicazione e le opportunità di ravvedimentoofferte dalla normativa fiscale”.
Poichè, come poc’anzi esposto, il contribuente non è in grado di verificare la bontà dello screening effettuato dall’Anagrafe tributaria, in quanto è all’oscuro degli importi assunti a parametro di riferimento, spieghi Befera come possa il contribuente accogliere il suo invito di effettuare il “ravvedimento”: è letteralmente impossibile, non soltanto perché manca il dato “di partenza” ma anche, per non dire soprattutto, quello “di arrivo”.
Non può essere omesso, infine che il software delle 100 voci, per le motivazioni già addotte, non può costituire la base per un ravvedimento (o per l’accertamento stesso da parte dell’Agenzia, si ricorda): è uno strumento per individuazione di situazioni anomale a carico dei contribuenti.
Vien da pensare che Befera ed ai piani alti dell’Agenzia (direzione centrale accertamento) non abbiano mai compilato una dichiarazione dei redditi.
Circa il futuro, ancorchè Befera si raccomandi di considerare il contenuto della comunicazione, l’unica razionale strategia consiste nel procedere a verifica delle azioni effettuate e, ci si augura, confermare quanto sino ad ora adottato dai singoli contribuenti.
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Conclusioni
Il consiglio è di archiviare tale comunicazione e, in occasione dell’adempimento dichiarativo per i redditi dell’anno 2001 di prossima compilazione, di procedere ad un check di quello relativo all’anno precedente, magari recuperando la documentazione relativa alle spese che potrebbero interessare le voci barrate con X nell’allegato alla lettera del 29.5.2012.
Nel caso, occorre che il contribuente -magari assistito da un commercialista- sia in grado di esporre e far valere in ogni sua ragione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ed anche di fare in modo che i funzionari di Befera, nella loro attività di accertamento dei tributi, al pari del contribuente, non omettano alcun obbligo di quanto è posto a loro carico in questa fase procedimentale.
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NOTE:
[1] L’accertamento sintetico di cui all’Art. 38 del D.P.R. 600/73 può essere utilizzato per l’Irpef e non ha rilievo per Iva ed Irap.
[2] Il redditometro è stato oggetto di una radicale riforma apportata dal D.L. 78/2010 informata sull’esigenza di “adeguare l’accertamento sintetico al nuovo contesto socio-economico”.
[3] “L’ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione.” (Art. 38, primo comma, D.P.R. 600/73 – “Accertamento sintetico”)
[4] si materializza la finalità per cui i titolari di partita iva sono obbligati ad alimentare la superbanca dati tributaria di tutti gli acquisti e le vendite oltre 3.000 o 3.600 euro: la finalità è monitorare -a fini di accertamento- il livello delle spese per presumere la “capacità contributiva” del contribuente.
[5] Nasce nel 1932 per accertare l’allora “imposta complementare” commisurata in base al “tenore di vita sugli elementi e circostanze di fatto” riassumibile in: se spendi è perchè prima hai guadagnato.
[6] Infatti sarà difficile (meglio, più difficile rispetto al redditometro vigente anta D.L. 78/2010 che ha riformato l’Art. 38 del D.P.R. 600/73), in assenza di idonea documentazione, dimostrare che la spesa è sostenuta grazie all’accumulo di risparmi avvenuto negli anni precedenti. Quando poi l’esborso viene imputato quale maggior reddito, v’è una ricaduta sulle aliquote (marginali) IRPEF, posto che il contribuente sarà assoggettato anche alle aliquote più elevate, essendo l’IRPEF un’imposta progressiva a scaglioni.
[7] Nel sistema ante D.L. 78/2010, l’incremento patrimoniale (derivante, ad esempio, dall’acquisto di un terreno), si presumeva sostenuto con redditi conseguiti per quote costanti nell’anno della sua effettuazione e nei quattroprecedenti; ora, invece, la spesa viene imputata quale maggior reddito interamente nell’anno del sostenimento, con sensibile aggravio delle aliquote IRPEF.
[8] il 25% va calcolato su detta entità.
[9] Lo scostamento avviene in questo caso parametrando il reddito determinato sinteticamente (che è un reddito lordo, visto che dallo stesso la norma prevede che debbano essere riconosciuti sia gli oneri deducibili sia le spese per detrazioni d’imposta) con il reddito dichiarato al lordo degli oneri deducibili).
[10] pure della spesa dal veterinario.
[11] che con l’ordinamento italiano non c’entra nulla a parte il marketing (il reddito di famiglia” è un concetto che non esiste sia nel testo unico delle imposte sui redditi che nella costituzione italiana): è un’operazione partita proprio col piede sbagliato.
[12] Non distingue, per esempio, il reddito derivante dal valore delle case di abitazione.
[13] Dall’analisi della giurisprudenza di Cassazione emerge un orientamento favorevole nei confronti dei contribuenti in quanto è stato affermato che l’accertamento sintetico, in particolare il c.d. “redditometro”, consiste in un sistema di presunzioni semplici, non legali (è il fisco che deve provare che ho effettivamente evaso e non bastano le indicazioni di spese o moltiplicatori di valori di beni posseduti o spese effettuate).
[14] anche se spessissimo i funzionari non lo fanno e emettono troppo rapidamente degli accertamenti.
[15] La Cassazione, in relazione ad un accertamento presuntivo di tipo parametrico, ha effettuato al fisco i seguenti addebiti:
– non ha descritto il percorso seguito dalle argomentazioni del contribuente fino al giudizio di mancanza di prova;
– non ha illustrato la formazione del suo giudizio di mancanza di dimostrazione dell’inutile utilizzabilità degli studi di settore (quale strumento presuntivo);
– non ha descritto il ragionamento seguito per ritenere che il confronto sul valore dei beni strumentali volga a sfavore del contribuente;
– non ha detto alcunché sulla formazione del giudizio di esistenza di presunzioni gravi, precise, concordanti per disattendere le scritture contabili;
… omissis il resto.
[16] Che vertono sulla reale disponibilità, sul mancato sostenimento delle spese relative, sulla utilizzazione totale o promiscua con attività professionali o d’impresa, su fonti legittime di reddito tassate al di fuori della dichiarazione dei redditi (redditi esenti o soggetti ad imposte sostitutive) o assoggettati a ritenute alla fonte, su fonti diverse di smobilizzazione.
[17] Ma come! Sono spese mie e la lettera è indirizzata a me”
[18] Le motivazioni addotte sembrano contra-legem in quanto, come esposto in precedenza, non esiste il reddito familiare, così come (differentemente da altri Paesi, come la Francia), il “contribuente famiglia”.
[19] Qualcuno ci crede? Sentito mai parlare di “moral suasion”? Mai ipotizzato che lo stato incassa molto di più con proclami pubblici che con attività di investigazione, ispezione, accertamento e repressione?
[20] Ma se così fosse… la collaborazione tra fisco e contribuente? La correttezza che deve in primo luogo provenire dall’ente pubblico a servizio (e pagato) dei cittadini?
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