Introduzione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022, il decreto 26 luglio 2022, n. 155 del Ministero dello Sviluppo Economico recante il “Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183”.

Dal 5 novembre 2022 è possibile costituire presso un notaio, ma in videoconferenza on line, ovvero “a distanza”, ed a costi ridotti, una società a responsabilità limitata, uno degli strumenti societari più interessanti nel panorama italiano, utilizzando un modello standard che non presenta, differentemente dal passato, limitazioni tali da sconsigliarne l’utilizzo.

Premessa

Nel contesto del recepimento della Dir. Ue 2019/1151, che reca modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, l’ordinamento nazionale, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei modelli di atto costitutivo e statuto, ha dato il via a questa nuova forma di costituzione di società a responsabilità limitata.

Il tutto rientra nella manovra di digitalizzazione del diritto societario ove la costituzione, la registrazione e la consultazione dei registri delle imprese dovranno avvenire esclusivamente on line, in maniera tempestiva e con garanzie di funzionalità ed efficienza. A tale compito è stata delegata la categoria professionale dei notai che appronteranno la piattaforma telematica in grado di produrre l’ “atto pubblico informatico”.

Lo scopo è quello di mettere a punto procedure volte a consentire l’intero svolgimento della costituzione di alcuni tipi di società (per l’Italia quelle a responsabilità limitata e a responsabilità limitata semplificata, e quindi anche per le start up) e della registrazione delle succursali di società aventi sede legale in uno dei Paesi Ue, tutto on line, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi.

Srl costituita on line: quali caratteristiche

La società a responsabilità limitata costituita on line non diverge da quella fondata “in presenza” avanti un notaio, se non nell’obbligatorietà della assunzione dell’atto costitutivo e statuto “standard” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

A questa modalità è associato il diritto di vedersi addebitare il compenso notarile ridotto della metà rispetto alla tariffa prevista dal D.M. 140/2012:

Possono essere costituite società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificate, start-up, con versamento del capitale sociale in denaro da versare anticipatamente nei conti dedicati del notaio.

Il notaio può essere scelto nella sede di regione di uno dei soci costitutori.

Lo standard di statuto previsto

Il tema, a questo punto, verte sulla verifica se quello standard è accettabile o meno.

In passato, casistiche di modulistica contrattuale “standard” (a cui appartiene l’atto costitutivo e statuto, che è un contratto sociale che vincola innanzitutto i soci) hanno veramente deluso.

Nel caso di specie, invece, pur non potendo risultare appropriato come un abito societario tailored made, occorre dare apprezzamento allo sforzo legislativo in quanto le possibilità di scelta e moderata personalizzazione sussistono in gran parte su:

  • operazioni sul capitale,
  • tipologia di diritti spettanti alle quote,
  • trasferibilità o meno delle quote,
  • possibilità di previsione di recesso ed esclusione del socio,
  • diritti dei soci in ordine alla richiesta di assemblee societarie,
  • assemblee in presenza ma anche telematiche,
  • diverse forme di amministrazione sociale (amministratore unico, consiglio di amministrazione, co-amministratori congiunti o disgiunti con la previsione di forme di controllo preventivo),
  • organo di controllo o di revisione.

Scarica QUI il modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

(possedere un cavallo comporta saperlo poi gestire e condurre…)

Qualche considerazione

Seppur estremamente apprezzabile il velocizzare ed economizzare il processo di costituzione di un versatile ed importante veicolo societario di tipo commerciale (ovvero concepito per guadagnare, al fine di conseguire un tassello del diritto pubblico dell’economia), sembra anche opportuno segnalare che, accanto alle facoltà e possibilità, corrispondo inevitabilmente oneri e responsabilità. Versò sé stessi e verso i terzi.

Non è questa la sede per segnalare l’obbligatorietà di prevedere, da parte dell’imprenditore, “adeguati assetti organizzativi” come previsto dall’innovato Art. 2086 c.c. nonché, ex Art. 2.740 c.c., che il debitore risponde dei suoi beni presenti e futuri.

Aldilà degli aspetti formali, il neo-imprenditore deve individuare aree di business, presupposti, piano di marketing, pianificazione degli aspetti fiscali (a cominciare dai codici della partita iva), modalità di organizzazione amministrativa e reporting, fabbisogno finanziario, organizzazione del lavoro, contrattualistica ed altro.

Potrebbe essere una buona idea avvalersi di figure professionali che sappiano cavalcare.

Conclusioni

Siano benvenute queste innovazioni, ma attenzione alle briglie, soprattutto quando allentate od addirittura sciolte.

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