Lo Studio

La storia

“GOALS BEYOND” è il payoff che vuole sintetizzare l’identità di studio trasmessa dal suo fondatore: quella di saper identificare, progettare e realizzare le esigenze poste o gli obiettivi latenti del cliente od anche, più “semplicemente”, con una funzione proattiva ed esplorativa per farli cogliere o espandere le sue opportunità.

Lo Studio “Righetti & Associati “ è stato fondato nel 1990 dal Dott. Gabriele Righetti, laureatosi a Bologna con pieni voti in Economia e Commercio nell’ anno 1987 , Dottore Commercialista , Revisore Legale, Consulente Tecnico del Giudice, Perito del Tribunale , relatore a convegni e pubblica articoli su prestigiosi riviste di settore e quotidiani economici (tra cui nelle pagine di “Norme e Tributi” de “Il Sole 24”). Nei suoi 25 anni di attività, lo Studio Righetti & Associati ha dimostrato di saper capitalizzare il proprio capitale relazionale funzionale alla trasformazione del capitale intellettuale, di quello fisico ed economico in performance competitive e quindi in valore per l’assistito. Lo Studio Righetti & Associati è attualmente costituito da dottori commercialisti che operano nel settore della consulenza economica e giuridica a favore di imprese, famiglie, singoli investitori.

Cultura e Valori


Valori

L’adesione a un set di Valori comuni ci consente di operare con professionalità e qualità del servizio, e consente di creare un ambiente favorevole e aperto al continuo scambio di idee e conoscenza che ci permette di esprimere tutto il nostro potenziale.

L’Esempio. La leadership forte proviene dall’effettivo vissuto: i nostri comportamenti devono essere di esempio per comprendere cosa ci aspettiamo dai nostri assistiti e cosa questi ultimi si aspettano da noi.

La Collaborazione

Conoscenza e sviluppo è il risultato del nostro modo di lavorare, basato sulla collaborazione fattiva, che aiuta a valorizzare il meglio di ciascuno e a creare relazioni più forti e costruttive.

L’Indipendenza

La conoscenza (studio, approfondimento continuo, analisi e discernimento dei fatti) consente realmente l’indipendenza nelle valutazioni: l’obiettività di giudizio e l’affidabilità sono alla base della nostra reputazione e garanzia di qualità della prestazione.

La Comunicazione

Una comunicazione chiara e onesta favorisce il confronto e lo scambio costante di idee, anche e soprattutto in situazioni difficili.

L’Integrità

Elemento costitutivo sia dello status giuridico che dei requisiti morali dei nostri professionisti affinché costoro possano possiamo mantenere alta la qualità dei servizi professionali.

La Confidenzialità

La fiducia del cliente e la tutela della stessa è riposta sia nella riservatezza che i professionisti dello Studio riservano ai propri assistiti sia per via delle norme etiche e deontologiche che anche in forza alle norme di legge.

È così che i nostri assistiti riescono a trovarsi al centro del nostro modello operativo, professionale e proattivo, con i quali riusciamo a costruire rapporti di fiducia e collaborazione. I professionisti dello studio lavorano direttamente con l’assistito sin dal primo appuntamento in studio e saranno gli stessi durante tutto il processo, così da poter mettere quei valori per creare un ambiente favorevole al continuo scambio di idee e conoscenza.


Cultura

Leadership, lavoro in team, rispetto delle persone, approfondimento continuo, trasparenza, impegno verso la comunità e integrità: ogni giorno così operiamo al servizio dei clienti e del mercato e per mantenere un un ambiente favorevole al continuo scambio di idee e conoscenza.

La vision

La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati. La nostra paura più profonda è di essere potenti oltre ogni limite.

E’ la nostra luce, non la nostra ombra, a spaventarci di più. Ci domandiamo: “Chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso?” In realtà, chi sei tu per NON esserlo? Siamo figli di Dio. Il nostro giocare in piccolo non serve il mondo. Non c’è nulla di illuminato nello sminuire sè stessi cosi che gli altri non si sentano insicuri intorno a noi. Siamo tutti nati per risplendere, come fanno i bambini. Siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi.

Non solo in alcuni di noi: è in ognuno di noi. E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, inconsapevolmente diamo agli altri la possibilità di fare lo stesso. E quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra presenza automaticamente libera gli altri.

“Ritorno all’amore”(Marianne Williamson, resa nota da Nelson Mandela)
Aiutare le persone (ed anche nelle organizzazioni) ad esplorare ed esplicare ogni loro facoltà, talento ed energia in
campo economico e patrimoniale ed affrancarle da convinzioni limitanti e di inadeguatezza.
In un ambiente votato alla crescita e all’auto miglioramento, mettere al centro il cliente, perché si possa realizzare od anche “solo” tutelare.

La mission

Mettiamo a disposizione dell’assistito il nostro sapere in modo creativo nel campo economico, patrimoniale e giuridico, con rispettiva etica, correttezza, rispetto, dedizione ed impegno, accettazione ed assenza di pregiudizio, per aiutarlo e valorizzare il caso portato e per cosi giungere anche alla sua massima soddisfazione. Il continuo adattamento (in preparazione e tecnologico) alle dinamiche evolutive dei contesti per monitorare il mutamento delle esigenze degli assistiti. Il mantenimento della promessa (di sicurezza, di protezione, di soluzione di problemi, …) sottintesa alla prestazione professionale di elevato valore che è alla base del rapporto tra noi e l’assistito.

mission

Lentamente muore… chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.
Martha Medeiros (Porto Alegre, Brasile)

Il metodo

Il metodo
L’esperienza acquisita ed i rapporti intrattenuti durante gli anni dai componenti dello Studio consente di offrire una qualificata consulenza interprofessionale. La condivisione delle conoscenze ed il confronto diretto sugli aspetti più complessi dei casi professionali hanno consentito di evitare una rigida suddivisione in Studio di funzioni e di formare professionisti completi e versatili, in grado di consolidare le proprie competenze e di sviluppare al contempo una visione completa delle problematiche del cliente.

 

I professionisti dello Studio sono orientati ai risultati, principalmente nella creazione di valore e il ripristino delle prestazioni in ogni fase del ciclo di vita aziendale. Essi confidano sulla propria capacità di fare la differenza in situazioni ad alto impatto e fornire risultati sostenibili.

Confidenzialità / Segreto professionale

Noi professionisti dello Studio Righetti & Associati siamo dottori commercialisti chiamati a conservare il segreto professionale sulle notizie a loro confidate dagli assistiti ovvero conosciute in ragione della propria professione. La fiducia del cliente e la tutela della stessa è riposta sia nella riservatezza che i professionisti dello Studio riservano ai propri assistiti sia per via delle norme etiche e deontologiche che anche in forza alle norme di legge di diritto penale e civile, sostanziale e processuale, in base alle quali è riconosciuto al dottore commercialista la facoltà di astenersi dal rendere testimonianza sia nel processo penale, sia nel processo civile, ciò in virtù del richiamo agli articoli 199 e 200 codice di procedura penale e 249 codice di procedura civile.

Ragion d'essere

Per noi il segreto professionale è, innanzitutto, un dovere deontologico imposto al dottore commercialista al fine di rafforzare il rapporto fiduciario che si instaura fra il professionista e il cliente. Il dovere-diritto al segreto professionale è, inoltre, tutelato da numerose norme di diritto penale e civile, sostanziale e processuale. In generale, sotto il profilo attivo, al segreto corrisponde la facoltà di escludere i terzi dalla conoscenza di determinate notizie. In generale…

Oltre che da norme etiche e deontologiche delle professioni italiane riconosciute, tra cui quella dei dottori commercialisti ai sensi del D.Lgs. 139/2005, l’ordinamento giuridico italiano riconosce il segreto quale “estrinsecazione” del diritto della personalità, species appartenente alla più ampia categoria del diritto alla riservatezza (cd. Privacy), per tutelare l’interesse della persona a che la sua sfera privata non sia oggetto di indebite intrusioni da parte di terzi non autorizzati. A differenza del diritto alla riservatezza –che impedisce la diffusione a terzi– il diritto al segreto opera escludendo la generalità delle persone dalla conoscenza di informazioni private ed a cui corrisponde il dovere del depositario del segreto a conservare l’assoluto riserbo sulle notizie a lui confidate o –direttamente o indirettamente– apprese. Specificamente, con l’espressione segreto professionale si indica l’obbligo di non rivelare le notizie e le informazioni di cui il professionista sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

Finalità

Al segreto professionale è affidato il compito:

  • in particolare, di tutelare l’interesse del cliente nei confronti di tutti quei soggetti che possono essere portatori di un interesse anche solo potenzialmente in contrasto con esso;
  • in generale, di tutelare la sicurezza e la libertà dei rapporti che si instaurano fra i professionisti e i loro clienti, e quindi di rafforzare i doveri fiduciari del professionista.

Ancor più in generale, la protezione del diritto –dovere al segreto persegue, altresì, un interesse pubblico: consentire il ricorso a prestazioni qualificate che richiedono la conoscenza di notizie riservate sul conto del cliente.

E’ stato giustamente fatto notare che nessuna professione potrebbe esistere, né essere libera e indipendente senza questo rapporto tacito, ma cosciente, tra professionista e assistito che si realizza nella tutela del segreto professionale.

Chi

Inoltre… oltre al dottore commercialista, il diritto-dovere di mantenere il segreto professionale, insieme al dovere di riservatezza, si estende:

  • ai collaboratori
  • ai dipendenti
  • ai tirocinanti del professionista

Il segreto, inoltre, deve essere rispettato anche nei confronti di ex-clienti, quindi anche dopo la cessione dell’incarico, nonché nei confronti di coloro che si sono rivolti al professionista per chiedere assistenza senza che il mandato sia stato poi accettato.

Cosa

Secondo quanto precisato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’ambito oggettivo di tutela del segreto professionale comprende:

  • le informazioni relative al proprio cliente
  • le informazioni fornite dal cliente al professionista, ma relative a soggetti terzi
  • le notizie di cui il professionista sia venuto a conoscenza solo dipendenza dello svolgimento della propria attività

Sono esclusi dal dovere di segretezza i cosiddetti “fatti notori”, ovvero le notizie che risultano essere conosciute da un elevato numero di persone o siano state in ogni caso divulgate dalla stessa parte assistita.

Sanzioni

L’indebita rivelazione del segreto professionale espone il dottore commercialista all’addebito di una responsabilità non solo disciplinare ma anche penale e civile. Il professionista che viola il segreto professionale –eccezion fatta per il caso in cui l’assistito abbia acconsentito–, divulgando a terzi le notizie che gli siano state confidate da un proprio cliente è essere chiamato a rispondere del delitto di rivelazione del segreto professionale previsto dall’ art .622 codice penale.

Procedura di opposizione del segreto professionale

Evidenziamo, infine, che il professionista può essere citato ed escusso come testimone nell’ambito del procedimento ed ha, pertanto, l’obbligo di presentarsi al giudice e, qualora decida di astenersi dal testimoniare, deve esternare, in quella sede, la propria volontà mediante una specifica dichiarazione. Questa dichiarazione è soggetta al vaglio dell’autorità giudiziaria. Stabilisce, infatti, il secondo comma dell’art. 200 c.p.p. che il giudice, se ha motivo di dubitare della fondatezza della eccezione del segreto professionale, può compiere i necessari accertamenti. Il giudice potrebbe ordinare al dottore commercialista di rendere testimonianza nel solo caso in cui reputi non sia tenuto al segreto professionale in quanto reputi una insussistenza del rapporto professionale o che la notizia sia conosciuta per ragioni “non professionali” (ma nei rapporti di parentela, amicizia, anche se con il cliente).

La sfida

La sfida che noi poniamo… trasformare il nostro intervento da un servizio con un prezzo in un beneficio multiplo derivante da quanto è stato investito su di noi.
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