“La chiave di ogni uomo è il suo pensiero. Benché egli possa apparire saldo e autonomo ha un criterio cui obbedisce, che è l’idea in base alla quale classifica tutte le cose. Può essere cambiato solo mostrandogli una nuova idea che sovrasti la sua.”
(Ralph Waldo Emerson)
“Nel ripensare continuamente al proprio ruolo, siamo professionisti che – orgogliosi del ruolo, del prestigio e delle radicate consuetudini di etica dei dottori commercialisti- con competenza ed affidabilità, nella tradizione ma al contempo con dinamismo e modernità, presentano le credenziali più attendibili per essere al fianco dell’impresa nel giocare le tre principali sfide (produttività, flessibilità, innovazione) che i contesti impongono.”
(Gabriele Righetti)
Nessuno strumento può sostituire l’intelligenza, la capacità e l’esperienza di un professionista indipendente che, al tuo fianco, ricerchi con te la tua migliore soluzione:
Lo Stato, a prescindere dal Governo di turno, ha da tempo implementato norme giuridiche e mezzi (personale e banche dati fiscali) per l’ottenimento, talvolta giudicato illegittimo da un punto di vista giuridico dagli stessi organi della Giustizia, a partire dalla Corte Costituzionale, di prelievo fiscale sui redditi, sui patrimoni ed anche sulle manifestazioni di ricchezza.
Il forte legame fiduciario con i clienti ha dettato l’implementazione di una funzione di centro di coordinamento per la gestione finanziaria ed amministrativa in grado di affiancare la famiglia con oggetto la gestione, la tutela e la crescita del proprio patrimonio e le attività ad esso collegate.
L’attività del family office, all’interno delle dinamiche familiare e prevenire sgraditi impatti di un’eventuale conflittualità sul patrimonio, e finalizzata a ridurre la complessità nella gestione del patrimonio, delle società, delle aziende, opera su diverse aree:
Consulenza specialistica:
Consulenza indipendente su investimenti:
Servizi di amministrazione:
Rassicurando di efficienza e discrezione, possono essere concordati anche altri tipi di servizi basati su specifica richiesta, anche avvalendosi di risorse esterne.
Si parla di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.
Consulenza sul Rischio
La Gestione del rischio (cd. “Risk Management”) è “l’insieme di attività, metodologie e risorse coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con riferimento ai rischi” (Uni 11230, Vocabolario, marzo 2007).
L’art. 2086 del codice civile pone alle aziende l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, finalizzati alla …
rilevazione tempestiva preventiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale. L’art. 2476, comma 6, codice civile introduce altresì una maggiore responsabilità degli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, in quanto prevede espressamente che essi rispondano verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (che faranno le banche, oltre agli altri?). Attraverso la nuova “disciplina dell’allerta” prevista dal Nuovo Codice della Crisi”, l’imprenditore deve essere in grado, per mezzo degli strumenti di monitoraggio che deciderà di attuare, almeno con cadenza trimestrale, le risultanze di sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, se inferiore, per i sei mesi successivi.
Se “un tempo” una condotta gestionale improntata sul risk management poteva costituire un plus nella condotta di governance… ora è “semplicemente obbligatorio” !
Pur nulla togliendo alla bontà ed opportunità dell’approccio, l’obbligatorietà non può che costituire una leva per aumentare la sensibilità degli imprenditori alla gestione del livello del rischio rispetto ad oggi. Anzi talvolta il rischio viene (addirittura) considerato come una fonte di potenziale vantaggio competitivo. Attraverso un’adeguata ed efficace gestione del rischio, l’azienda (come le famiglie, gli investitori, i privati) sono in grado di esprimere pienamente il proprio potenziale, creando e preservando valore per tutti i soggetti coinvolti con la stessa.
La gestione del rischio è un fenomeno “culturale”, di approccio, e va implementato in maniera orizzontale (dall’imprenditore/presidente/DG all’usciere), utile a proteggere l’azienda, sin dalla sua reputazione alla sua credibilità ed infine alla sua continuità e sopravvivenza.
Risk management significa gestire, non eliminare, il rischio attraverso:
a) la creazione di un modello di gestione del rischio,
b) l’identificazione dei rischi potenziali,
c) l’analisi dei rischi,
d) la definizione di una strategia di gestione e/o di riduzione dei rischi.
Rischi, distinguibili in
1) interni, legati a:
a) staff, per inadeguatezza o visione degli operatori di breve periodo contro medio-lungo periodo;
b) location, importanza dell’ubicazione a garanzia della continuità;
c) avviamento e reputazione, in ordine a coinvolgimenti illeciti o “semplicemente” spiacevoli/scabrosi/imbarazzanti;
d) information technology, per via di bachi, attacchi, ecc.
2) esterni, legati a:
a) composizione dei clienti, elevata concentrazione del fatturato o ceto di scarsa qualità;
b) competitors, per via di numerosità e/o servizi simili/non facilmente distinguibili;
c) regolamentazione, sistema della legalità;
d) mancata percezione del “mercato”, con assente od insufficiente adeguamento alle richieste del mercato;
ma anche in
3) specifici, legati alla natura dell’attività;
4) generici, tipici di ogni attività imprenditoriale.
Quindi un “risk approach”, che potrebbe accogliere tutti gli aspetti della gestione aziendale, può progettarsi anche per singole aree oppure provenienze.
Rischio Legale/Amministrativo, tenuto conto del contesto di riferimento e per poter adeguare i programmi di compliance ai rapidi cambiamenti, si interessa della:
Rischio Finanziario, in uno scenario estremamente instabile, e per avere controllo dei processi aziendali, monitora ed agisce sul grado di liquidità e stabilità finanziaria.
Rischio Operativo, in un contesto mutevole ed altramente “disruptive, si occupa della rispondenza ed opportunità di informazioni, processi, tecnologie, dipendenti e terzi.
Rischio Informatico, ove il mondo interconnesso necessita protezione per minimizzare i rischi ed ottimizzare le opportunità, vigila e difende dalle minacce informatiche.
Noi saremo lieti di supportarti…
L’art. 2086 del codice civile pone alle aziende l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, finalizzati alla rilevazione tempestiva preventiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale. L’art. 2476, comma 6, codice civile introduce altresì una maggiore responsabilità degli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, in quanto prevede espressamente che essi rispondano verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (che faranno le banche, oltre agli altri?). Attraverso la nuova “disciplina dell’allerta” prevista dal Nuovo Codice della Crisi”, l’imprenditore deve essere in grado, per mezzo degli strumenti di monitoraggio che deciderà di attuare, almeno con cadenza trimestrale, le risultanze di sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, se inferiore, per i sei mesi successivi.
Se “un tempo” una condotta gestionale improntata sul risk management poteva costituire un plus nella condotta di governance… ora è “semplicemente obbligatorio” !
Pur nulla togliendo alla bontà ed opportunità dell’approccio, l’obbligatorietà non può che costituire una leva per aumentare la sensibilità degli imprenditori alla gestione del livello del rischio rispetto ad oggi. Anzi talvolta il rischio viene (addirittura) considerato come una fonte di potenziale vantaggio competitivo. Attraverso un’adeguata ed efficace gestione del rischio, l’azienda (come le famiglie, gli investitori, i privati) sono in grado di esprimere pienamente il proprio potenziale, creando e preservando valore per tutti i soggetti coinvolti con la stessa.
La gestione del rischio è un fenomeno “culturale”, di approccio, e va implementato in maniera orizzontale (dall’imprenditore/presidente/DG all’usciere), utile a proteggere l’azienda, sin dalla sua reputazione alla sua credibilità ed infine alla sua continuità e sopravvivenza.
Risk management significa gestire, non eliminare, il rischio attraverso:
a) la creazione di un modello di gestione del rischio,
b) l’identificazione dei rischi potenziali,
c) l’analisi dei rischi,
d) la definizione di una strategia di gestione e/o di riduzione dei rischi.
Rischi, distinguibili in
1) interni, legati a:
a) staff, per inadeguatezza o visione degli operatori di breve periodo contro medio-lungo periodo;
b) location, importanza dell’ubicazione a garanzia della continuità;
c) avviamento e reputazione, in ordine a coinvolgimenti illeciti o “semplicemente” spiacevoli/scabrosi/imbarazzanti;
d) information technology, per via di bachi, attacchi, ecc.
2) esterni, legati a:
a) composizione dei clienti, elevata concentrazione del fatturato o ceto di scarsa qualità;
b) competitors, per via di numerosità e/o servizi simili/non facilmente distinguibili;
c) regolamentazione, sistema della legalità;
d) mancata percezione del “mercato”, con assente od insufficiente adeguamento alle richieste del mercato;
ma anche in
3) specifici, legati alla natura dell’attività;
4) generici, tipici di ogni attività imprenditoriale.
Quindi un “risk approach”, che potrebbe accogliere tutti gli aspetti della gestione aziendale, può progettarsi anche per singole aree oppure provenienze.
Rischio Legale/Amministrativo, tenuto conto del contesto di riferimento e per poter adeguare i programmi di compliance ai rapidi cambiamenti, si interessa della:
Rischio Finanziario, in uno scenario estremamente instabile, e per avere controllo dei processi aziendali, monitora ed agisce sul grado di liquidità e stabilità finanziaria.
Rischio Operativo, in un contesto mutevole ed altramente “disruptive, si occupa della rispondenza ed opportunità di informazioni, processi, tecnologie, dipendenti e terzi.
Rischio Informatico, ove il mondo interconnesso necessita protezione per minimizzare i rischi ed ottimizzare le opportunità, vigila e difende dalle minacce informatiche.
Noi saremo lieti di supportarti…