Premessa
La trasformazione “green” che sta iniziando a prendere forma (e sostanza, a cominciare dalla spinta degli incentivi statali1Che si prefigge di securizzare il patrimonio edilizio ed incentivare l’adozione di sistemi di efficienza energetica (“cappotti”, fotovoltaico, colonnine di ricarica per veicoli elettrici).), incrocia, con forza, anche le disposizioni fiscali di ordine penale, generalmente non immaginabile per il proprietario immobiliare che approccia ad una ristrutturazione immobiliare
È stato più volte rimarcato che, costituendo il superbonus una pratica tributaria a contenuto edilizio, il Fisco è, in via definitiva, l’attore principale di questa spinta, sia per i volumi finanziari che per gli effetti che ne derivano, a cominciare da quelli economici ricollegabili alla filiera dell’edilizia.
Il rischio
Si assume che senza rischio non possa esservi guadagno (il rapporto “G/R”2un rendimento positivo è invariabilmente associato, in proporzione, ad un rischio di rendimento negativo. Più è ricercato un grande guadagno, più si lega il proprio investimento ad un rischio elevato. rischio/rendimento è il principio dell’investitore). A chi pensa anche che il rischio sia immanente, inderogabile, insondabile, imprevedibile occorre opporre che, quantomeno, esiste una limitazione se non gestione (anche mediante il trasferimento contrattualizzato ad altri) del rischio. Ovvero, non necessariamente è sufficiente rimanere fermi (mentre il contesto invariabilmente avanza) per annullare o contenere il rischio; anche perché l’assunto è mendace.
Accedere ai bonus edilizi, soprattutto per quelli che finanziano, rectius riconoscono, in moneta fiscale trasferibile/monetizzabile, più di quanto speso (il 10% di quanto pagato)3un rendimento positivo è invariabilmente associato, in proporzione, ad un rischio di rendimento negativo. Più è ricercato un grande guadagno, più si lega il proprio investimento ad un rischio elevato., presenta dei rischi. Trattasi di rischi decifrabili e prevedibili conseguenti ad una errata programmazione (liceità urbanistica, calcoli dei limiti di spesa totali e specifici degli interventi ammissibili), oppure ad una conforme esecuzione dei lavori (per tempistica e qualità della resa eco/sisma) o di dotazione contabile (fatture, rendicontazione e bonifici conformi) così come di asseverazione, così come per asseverazioni e visto fiscale da parte del commercialista.
Nel presente articolo verrà trattato il rischio sotteso alla gestione della documentazione da cui origina il bonus relativa alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente.
Tipi di rischio
Accertamento fiscale. Il primo rischio è quello dell’accertamento fiscale: il fisco controllerà certamente la procedura e, se all’esito della verifica, reputerà degli errori, emetterà un avviso di accertamento fiscale con la richiesta di restituzione del bonus ed ove la base dell’ “evasione” è quanto il contribuente (anche tramite i suoi tecnici) si è “riconosciuto” in moneta fiscale. All’accertamento conseguono le sanzioni e gli interessi moratori. Un avviso di accertamento non opposto in contenzioso presso i giudici del fisco4un rendimento positivo è invariabilmente associato, in proporzione, ad un rischio di rendimento negativo. Più è ricercato un grande guadagno, più si lega il proprio investimento ad un rischio elevato. troverà l’esecuzione della riscossione fiscale, fino alla vendita forzata del bene immobile, sul cui ricavato il fisco recupera il suo credito fiscale.
È il caso del contribuente che aveva una casa, l’ha ristrutturata, e si trova… senza casa, anche se il credito l’ha scontato in fattura e/o ceduto, poiché è l’interpares dell’Agenzia delle entrate che ha goduto dell’agevolazione.
Nello specifico, con riguardo al tema della documentazione, il contribuente, è (sarà) in possesso della documentazione delle spese sostenute? Sarà in grado di dimostrare entità e pagamento speciale dei lavori effettuati? Sarà in grado, più in generale, di adottare un pur minimo ma organizzato sistema “di contabilità” che possa soddisfare gli oneri probatori verso il fisco, oltre che esaudire le richieste di documentazione da parte degli istituti finanziari relativamente alle anticipazioni occorrenti per finanziare i lavori nel loro itinere (per “S.A.L.”, ad esempio)?
L’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, prevedibilmente, vaglierà ogni aspetto, a partire dai presupposti fino alla documentazione che comprova le spese così come vistata dal commercialista.
Rischio penale. Sussiste un altro tipo di rischio, di cui ben poco si è scritto nel panorama nazionale: quello di incorrere in reati in luogo delle sanzioni amministrative.
Come riportato in nota 1), l’agevolazione fiscale “si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente” nel periodo ammesso.
E se accadesse che gli interventi risultanti dalla documentazione in possesso del contribuente, anche se regolarmente pagati, discordassero con quelli effettivamente eseguiti, magari compiuti in misura inferiore?
La fattispecie è di fatto rilevante, ed astrattamente non improbabile, in quanto la discordanza tra documentazione e lavori effettivamente eseguiti esporrebbe il contribuente -che utilizzi tali documenti ai fini dell’ottenimento del beneficio- alla commissione del delitto previsto dall’Art. 2 del D.Lgs. 74/2000 (Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e iva), il quale dispone:1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Per cui, il contribuente che, a prescindere dagli importi, esponga (anche per il tramite di suoi incaricati e consulenti) nelle proprie dichiarazioni fiscali (e l’agevolazione del Superbonus comincia con una dichiarazione fiscale da presentare in via telematica) fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e li utilizzi al fine di prova nei confronti del Fisco, commette il reato di cui al suddetto Art. 2.
il penale, il penale!
“Manage the risk”
Fretta e, talvolta, sufficienza nell’approccio possono generare situazioni imbarazzanti e/o indifendibili, anche nei casi della migliore buonafede.
Ciò detto, si vuole manifestare che il superbonus costituisce una eccezionale opportunità di ristrutturazione immobiliare che và portata a termine gestendo la procedura sin dal primo momento (dalla ideazione e progettazione alla stesura del piano, anche contrattuale ed assicurativo) attraverso la definizione di una strategia di gestione del Superbonus.
Conclusione
La potente, ed innovativa in un certo senso, leva fiscale scatenata coi bonus va gestita come ogni strumento che amplifica la forza naturale delle cose. Nella procedura del Superbonus, l’attenzione deve essere posta sugli aspetti sia giuridici che fattuali del decorso della procedura affinchè la fruizione dei bonus non possa essere tacciata di illegittimità, o peggio di abuso, cui conseguono le sanzioni che appartengono al fenomeno del rischio.
[1] Che si prefigge di securizzare il patrimonio edilizio ed incentivare l’adozione di sistemi di efficienza energetica (“cappotti”, fotovoltaico, colonnine di ricarica per veicoli elettrici).
[2] un rendimento positivo è invariabilmente associato, in proporzione, ad un rischio di rendimento negativo. Più è ricercato un grande guadagno, più si lega il proprio investimento ad un rischio elevato.
[3] come noto, l’Art. 119, comma 1, D.L. 34/2020 prevede che “La detrazione di cui all’Art. 14 del D.L. 63/2013 … si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 …” (omissis).
[4] È stato invocato, relativamente ai progetti ecosostenibili, un sistema “non generico” di verifica sul corretto ed appropriato utilizzo da parte dei contribuenti attraverso strumenti che consentano di poter far falere le proprie ragioni contro eventuali dinieghi o contestazioni da parte degli uffici fiscali. È il caso di sezioni specializzate della cd. “Giustizia tributaria”, formata da magistrati provvisti di competenze specifiche e specificamente formati.