Banche dati fiscali
1 – Indagini bancarie, Befera assicura: niente pesca “a strascico”
Premessa.
In attesa di futuri approfondimenti circa la regolamentazione, stato dell’arte e gli effetti della conoscenza (ed aggiornamento) da parte del fisco dei dati e notizie degli italiani (le cosiddette “banche dati”), il presente intervento vuole trattare un tema di attualità introdotto dal recente provvedimento legislativo denominato “Salva Italia” riguardante le indagini finanziarie sui contribuenti e che ha visto, intervenire con preoccupazione, forse recuperando alla memoria l’incresciosa vicenda della pubblicazione dei dati reddituali di tutti gli italiani nel 2008 da parte del Ministro Visco (terminata con sanzioni e denuncia di Vincenzo Visco e del direttore dell’Agenzia delle entrate Massimo Romano) , il Garante della privacy.
La novità.
L’art. 11, commi da 2 a 5, del Decreto Legge 201/2011 (invocato “Salva Italia”) prevede che “a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari (banche, poste, ecc.) sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le operazioni finanziarie che i clienti hanno intrattenuto, nel loro importo, ivi comprese quelle “fuori conto” ed anche quelle effettuate al di fuori di un rapporto continuativo. Gli operatori finanziari dovranno altresì comunicare anche “ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonchè l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
Per la messa in opera della disposizione, l’Agenzia delle entrate stessa, ai sensi del terzo comma 3 del D.L. 201/2011, con un provvedimento del direttore della stessa, stabilirà con un provvedimento del direttore della stessa le modalità della comunicazione che le banche saranno tenute a fare potendo estendere l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni, relative ai rapporti, strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali.
La novità aumenta notevolmente il patrimonio conoscitivo dell’Agenzia delle entrate posto che, in precedenza, nell’archivio tributario dei rapporti di natura finanziaria erano presenti dati relativi solo al tipo di rapporto intrattenuto ed alla data di inizio e di cessazione dello stesso ma non al contenuto ed all’importo delle movimentazioni.
Questa nuova previsione ha ingenerato legittima apprensione, in particolare connessa al fatto che masse di informazioni, una volta acquisite, potessero essere automaticamente condotte in presunzioni di maggior reddito o maggiori ricavi o compensi (cd. “fishing expeditions”) nei casi già previsti dalla legge per la deroga al segreto bancario.
Il Garante della privacy.
Dal canto suo, il Garante della privacy Francesco Pizzetti, rileva che il nuovo flusso di dati che l’art. 11 del Decreto “Salva Italia” crea dagli istituti bancari verso l’Agenzia delle entrate presenta almeno due rischi:
1° – il gigantismo di banche dati sempre più difficili da mettere in sicurezza,
2° – la qualità delle informazioni archiviate.
Spiega Pizzetti che “potenzialmente la norma chiede agli oratori di trasferire all’Agenzia tutti i movimenti registrati, anche l’acquisto di 30 euro effettuato al supermercato con carta di credito. È una messe di notizie in grado di attuare un controllo comportamentale dinamico, perché realizzato periodicamente. L’Agenzia delle Entrate non saprà soltanto che ho un conto corrente, ma anche quali movimenti effettuo. È la stessa differenza che passa tra il sapere che possiedo un’automobile e conoscere come e quando la guido.”
Il provvedimento nel suo insieme, che trasferisce informazioni che tracciano in modo dettagliato i comportamenti dei cittadini, aggiunto all’ulteriore caratteristica che a regolamentare il trasferimento dei dati sia l’Agenzia delle entrate, ovvero il beneficiario ed utilizzatore dei dati, può trovare ragione di accoglimento per via dello stato di emergenza che ingenera la problematica dell’evasione fiscale. “Una volta terminata l’emergenza -conclude Pizzetti- che spero sia breve e di successo, si deve fare però un passo indietro e tornare ad una forma meno invasiva di controllo”. In pratica il Garante consente un tale setaccio di notizie perché equipara l’azione antievasione alla lotta al terrorismo, qualificando tale fase storica “una situazione eccezionale che poi ebbe un termine ed auspicando, come Garante e come costituzionalista, che accada nella lotta all’evasione”.
Audizione del direttore dell’Agenzia delle entrate presso la Commissione finanze della Camera dei Deputati.
Il direttore dell’Agenzia delle entrate, in occasione dell’audizione alla Commissione finanze della Camera dei deputati in 31 gennaio scorso, ha dichiarato che le movimentazioni finanziarie comunicate non potranno costituire oggetto diretto dell’attività di accertamento ma “saranno utilizzate solo a livello centrale e all’esclusivo fine di individuare posizioni a più alto rischio di evasione da segnalare alle strutture operative (gli Uffici periferici dell’Agenzia delle entrate, n.d.r.) per i necessari controlli” da effettuare sui contribuenti.
Continua il direttore, affermando che “nessun ufficio dell’Agenzia avrà la possibilità di accedere alle informazioni medesime. Solo qualora sia attivato un controllo, l’ufficio potrà ottenere informazioni di dettaglio sul contenuto dei rapporti finanziari seguendo le ordinarie procedure, vigenti ormai da molti anni, mediante specifica richiesta telematica agli intermediari finanziari.”
Il direttore anticipa, inoltre, che il provvedimento dovrebbe stabilire che non vengano comunicati tutti i movimenti, ma solo “i dati relativi ai saldi e ai movimenti, in particolare per questi ultimi i dati aggregati con l’evidenza del totale dare e avere” delle movimentazioni stesse. Và da sé, quindi, che i dati “per masse” (oltre al saldo) non possono -da soli- attivare alcun tipo di presunzione di evasione legittimante l’accertamento fiscale.
Qualche considerazione.
Quanto alla “gestione” di questo patrimonio di dati, il direttore Befera, nell’intervista rilasciata in occasione del Videoforum nazionale sulle Manovre fiscali 2011 organizzato dal quotidiano “Italia Oggi” lo scorso 18 gennaio, ha affermato ad un pubblico incredulo che gli addetti dell’Agenzia al trattamento di tali dati non saranno più di tre o quattro persone ed anche, indirettamente, che il D.L. 201/2011 (Decreto “Salva Italia”) non ha mutato la procedura da utilizzare per l’attivazione delle indagini bancarie, contenuta nell’art. 32, comma 1, n. 2, del DPR 600/73.
La Manovra “Salva Italia”, venendo perciò tassativamente escluso l’accesso alle movimentazioni bancarie dati da parte degli Uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate, determina il crearsi di:
– un livello aggregato, proprio della struttura centrale, preposto all’accesso e all’utilizzo dei dati inviati dagli operatori, ed a soli fini selettivi dei contribuenti da sottoporre ad indagini;
– un livello periferico, proprio degli uffici operativi, per le finalità di indagini, controlli e accertamenti fiscali, che continueranno a sostanziarsi nella seguente prassi operativa:
a) la formulazione della richiesta di accessoai dati finanziari di un contribuente all’organo sovraordinato (Direzione regionale delle Entrate, Comando regionale della Guardia di finanza);
b) l’ottenimento della prescritta autorizzazione;
c) l’individuazione degli Istituti bancari con i quali l’indagato ha intrattenuto (o intrattiene) i rapporti, mediante lo scandaglio dell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria già a disposizione degli uffici periferici;
d) la richiesta agli Istituti bancari individuati delle informazioni di interesse per la prosecuzione delle indagini (copia di documento relativo al rapporto finanziario, tale per cui dal non si dovrebbe parlare di “indagini bancarie”, ma -più correttamente- di “indagini finanziarie”).
A livello periferico, l’unica (efficace?) cautela, sarà costituita, ai fini dell’utilizzo delle movimentazioni bancarie nell’accertamento nei confronti di un contribuente, dal previo ottenimento -scontato, peraltro- dell’autorizzazione gerarchica (proveniente dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate o dal comandante regionale della Guardia di finanza).
Conclusioni.
In attesa del provvedimento avente valore legale di cui al comma 3 dell’art. 11 (Manovra “Salva Italia”) che l’Agenzia è stata delegata ad emanare, con beneficiaria sé stessa, e della successiva raccolta, schedatura, filtratura delle masse di milioni di movimenti bancari, ed in attesa -ancora- della selezione dei soggetti da indagare, può essere utile brevemente ricordare gli elementi salienti dell’accertamento bancario, rectius, finanziario:
– ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, i prelevamenti e i versamenti che non trovano “giustificazione” (secondo l’amministrazione finanziaria) / “indicazione di liceità” (secondo la dottrina professionale) nelle scritture contabili, si presumono ricavi/compensi/operazioni imponibili non dichiarati;
ma anche, sciaguratamente,
– secondo giurisprudenza maggioritaria, l’eventuale difetto di autorizzazione gerarchica o la sua mancata produzione in giudizio, così come la mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente (nel quale può dimostrare la liceità fiscale di quanto movimentato in banca) non invalidano l’accertamento e non declassano la presunzione (prova) da legale relativa a semplice.
Tratto dal documento riportante l’audizione di Befera alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati in data 31/1/2012 (clicca QUI):
Nuove funzionalità dell’Archivio dei rapporti finanziari
Con riguardo alle novità introdotte dal decreto “Salva Italia” in materia di comunicazione di ulteriori informazioni all’Archivio dei rapporti è in corso di predisposizione il provvedimento con cui, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno stabilite le modalità della comunicazione.
Detto provvedimento dovrebbe stabilire che, oltre ai dati identificativi del rapporto, saranno comunicati i dati relativi ai saldi e ai movimenti, in particolare per questi ultimi i dati aggregati con l’evidenza del totale dare e avere. Il provvedimento stesso, per espressa volontà di legge, conterrà le indicazioni più adeguate, di natura tecnica e organizzativa, in merito alle misure di sicurezza da adottare per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione.
Tengo a sottolineare che le predette informazioni, una volta comunicate dagli operatori finanziari, saranno utilizzate solo a livello centrale e all’esclusivo fine di individuare posizioni a più alto rischio di evasione da segnalare alle strutture operative per i necessari controlli. Nessun ufficio dell’Agenzia avrà dunque la possibilità di accedere alle informazioni medesime. Solo qualora sia attivato un controllo, l’ufficio potrà ottenere informazioni di dettaglio sul contenuto dei rapporti finanziari seguendo le ordinarie procedure, vigenti ormai da molti anni, mediante specifica richiesta telematica agli intermediari finanziari.