In attesa del testo pubblicato, sulla base delle anticipazioni anche televisive, con il decreto “Rilancio” viene introdotto il credito d’imposta anche:
– per l’affitto di immobili non abitativi (nella misura del 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio);
– per l’affitto di aziende o servizi “a prestazioni complesse” (nella misura del 30% del canone mensile anch’esso versato nei mesi di marzo, aprile e maggio).
Dopo il bonus negozi e botteghe, previsto dal decreto “Cura Italia” limitato ai soggetti esercenti attività d’impresa e agli immobili C/1, il nuovo credito d’imposta interessa quindi tutti gli immobili ad uso non abitativo ed è riconosciuto anche ai professionisti/lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali.
Soggetti interessati:
– imprenditori e professionisti/lavoratori autonomi (con ricavi o compensi fino a 5 milioni e che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente).
– esercenti alberghi: il credito d’imposta può essere rivendicato a prescindere dal volume di affari registrato. Sono ricompresi tra i fruitori anche gli enti non commerciali (associazioni, onlus), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Condizioni per usufruire del bonus:
– limite dei ricavi e compensi: fino a 5 milioni di euro nel 2019, ma nessun limite per le strutture alberghiere;
– aver subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile/maggio 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Immobili interessati al nuovo “bonus”, il cui canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, devono essere destinati:
– allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
– all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
– allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Utilizzo: trattandosi di credito di imposta, quindi non di liquidità che entra nei conti bancari, può essere solo utilizzato a compensazione di somme dovute verso il fisco (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni). Con il decreto “Rilancio” viene però introdotta una possibilità: farsi “scontare” il credito d’imposta al locatore/affittante o ad altri soggetti (?) comprese le banche.
Il credito d’imposta non può essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020).
Nell’ipotesi in cui il credito sia ceduto al locatore o concedente, questo può utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Se i locatori o concedenti sono esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.