Il Direttore dell’Agenzia delle entrate ed il Comandante generale della Guardia di finanza hanno sottoscritto un Provvedimento congiunto per l’attuazione dell’Art. 2, comma 2, del D.L. 167/1990 (cd. “monitoraggio fiscale”), in tema di contrasto alle transazioni illecite con l’estero attraverso la richiesta di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari.
I vertici delle due amministrazioni, nell’emanare il provvedimento necessario per tener conto degli aggiornamenti apportati in materia dal D.Lgs. 90/2017 (di recepimento della quarta direttiva Ue sull’antiriciclaggio), hanno innanzitutto individuato due cluster di soggetti ai quali effettuare le richieste: mondo bancario e parabancario (comprensivamente degli istituti emittenti di moneta “virtuale”) ma anche operatori non finanziari legati al settore libero-professionale delle professioni giuridico-contabili ed altri.
Al mondo cluster l’amministrazione riserva un primo tipo di richiesta: quello di chiedere, per singolo nominativo ma anche per gruppi di contribuenti, dati ed informazioni relative ad operazioni di almeno 15 mila euro (anche frazionate), intercorse con l’estero ed eseguite in un periodo temporale di riferimento di durata massima fino a 12 mesi, “per conto o a favore di soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni” (ovvero soggetti diversi da quelli già destinatari delle attenzioni del monitoraggio fiscale).
Si rammenta che, frazionata, è quell’operazione “unitaria sotto il profilo del valore economico, (…) posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Un secondo tipo di richiesta può essere rivolto ad un cluster di destinatari formato, oltre all’universo bancario di cui sopra, dai soggetti di cui all’articolo 3, commi da 2 a 6 (commercialisti, notai, agenti d’affari, operatori in oro, antiquari, case scommesse, gioco e vincite, ecc.). I destinatari saranno obbligati ad esaudire richieste di fornire informazioni relative all’identità di titolari effettivi (la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita), pertinenti a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, per come valutate ai fini dell’adeguata verifica annotate dagli operatori economici nel proprio dispositivo antiriciclaggio.
Le risposte di cui al punto precedente devono essere firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell’ufficio destinatari delle richieste o da altra persona da questi delegata e possono contenere documenti allegati in formato digitale.