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1. PREMESSA
Nella data di ieri 20 maggio il Governo Draghi ha approvato il tanto atteso decreto Sostegni bis (“misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”) che si prefigge di potenziare ed estendere gli strumenti di contenimento dell’impatto sociale ed economico delle misure che sono state adottate. Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione: sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi; accesso al credito e liquidità delle imprese; tutela della salute; lavoro e politiche sociali; sostegno agli enti territoriali; giovani, scuola e ricerca; misure di carattere settoriale. Relativamente al mondo del lavoro, tra le altre, una inaspettata proroga al 28 agosto prossimo del blocco dei licenziamenti, ma solo per chi già beneficia della “cassa Covid” entro il mese di giugno (le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali e però non potranno licenziare mentre utilizzano questa contribuzione solo teoricamente “gratuita”).
Di seguito le principali novità fiscali e riguardanti la finanza aziendale. Sulla base del testo licenziato come “ufficiale” anche se al momento non ha trovato pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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2. MISURE DI CARATTERE FISCALE
Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.
Le misure di carattere fiscale acquisiscono la parte predominante del decreto.
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2.1 Contributo a fondo perduto
Tra le numerose novità troviamo la riproposizione, in ben quattro versioni, del contributo a fondo perduto che si rivolge a soggetti con partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i quali abbiano presentato istanza e ottenuto il contributo del Decreto “Sostegni 1”, che non lo abbiano indebitamente percepito o restituito.
Mai come in questa occasione le diverse anime della compagine governativa hanno pesato sulla formulazione della norma e -con l’intento di accontentare un po’ tutti- il nuovo contributo a fondo perduto si fa in ben 3 versioni, anzi quattro posto che una delle possibilità di accesso al contributo deve essere considerata sotto due ulteriori punti di vista, divenendo (se mai possibile) ancora più complicato e destinatario di analisi specifiche e calcoli relativi.
Senza finalmente più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate, i tipi di contributo a fondo perduti previsti dal “Decreto Sostegni-bis” sono i seguenti.
2.1.1 Contributo a fondo perduto “standard” (o “automatico”)
Il primo tipo prevede il riconoscimento in automatico, con le medesime modalità indicate nell’istanza originaria, di una somma pari a quella riconosciuta a seguito di istanza di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021 (cd. Decreto “Sostegni 1”). Coloro che hanno goduto del decreto “Sostegni 1”, quindi, si vedranno ri-bonificare il contributo, senza dover presentare alcuna domanda, sempre che il bonus originario non sia stato restituito e che la partita IVA sia ancora attiva alla data di entrata in vigore del “Sostegni bis”.
2.1.2 Contributo a fondo perduto “alternativo”
Un secondo tipo è quello per imprese, lavoratori autonomi od attività agrarie, che invece fa dipendere il contributo al calo di fatturato medio mensile, calcolato confrontando il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 con il periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020; tale calo deve essere almeno del 30%.
Resta fermo il tetto dei 10 milioni di euro di ricavi/compensi tipici nel 2019, la necessità di avere partita IVA attiva alla data di approvazione del decreto (in questo caso, il Sostegni-bis) e la non spettanza del contributo agli enti pubblici ed agli intermediari finanziari e società di partecipazione.
Il contributo “alternativo, per via del suo funzionamento, dà origine a due distinte ipotesi applicative per le quali occorre segnalare che occorre attendere il provvedimento attuativo che disponga la nuova modulistica e l’apertura del canale telematico in quanto prevista una istanza tramite intermediario abilitato, ed in ogni caso i soggetti obbligati dovranno aver prima trasmesso telematicamente la liquidazione periodica ai fini iva relativa al I° trimestre 2021.
2.1.2.1 Alternativo “normale”
È riservato a coloro che hanno già goduto del Contributo “Sostegni 1” di un mesetto fa, e che dovranno applicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, le seguenti percentuali:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il risultato ottenuto deve poi essere confrontato con il Contributo “Sostegni 1”, e se superiore verrà riconosciuta la sola differenza.
2.1.2.2 Alternativo “maggiorato”
Il maggiorato spetta a coloro che invece non hanno percepito il Contributo “Sostegni 1” dovranno applicare alla differenza cui sopra delle percentuali diverse, di seguito indicate si vedranno riconoscere l’intero ammontare risultante dal conteggio, con un massimo di 150mila euro:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
2.1.3 Analitico su dati contabili
La quarta modalità è, però, di fatto, è appena abbozzata. Il decreto, infatti, prevede il riconoscimento (sempre previa istanza) di un contributo ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, aventi ricavi d’impresa o compensi di lavoro autonomo fino a 10 milioni di euro nel 2019[1] che siano incorsi in un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto successivo decreto del Ministero per l’Economia e le Finanze.
Lo stesso decreto ministeriale andrà anche a determinare le percentuali per i conteggi del contributo stesso, che saranno da applicarsi alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto di tutti gli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti in precedenza.
Gara a tempo: vi saranno solo trenta giorni, a partire dal momento in cui verrà aperto il canale telematico, per l’invio dell’istanza relativa a questo contributo a fondo perduto e non si potrà fare richiesta del contributo se la dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta 2020 non sarà stata presentata entro il 10 settembre 2021.
Pur volendo riconoscere una buona fede, l’estensore del provvedimento sembra non conoscere cosa serva e tempi al fine di pervenire ai calcoli necessari per procedere e più in generale, francamente, che non abbia mai lavorato, che non si sia mai “sporcato” le mani.
Questa seconda versione del contributo, nella parte in cui prevede l’ulteriore possibilità di integrare quanto ricevuto nel Decreto “Sostegni 1” (il DL 41/2021), necessita il computo della riduzione di fatturato medio mensile su un diverso spazio temporale (1/4/2020-31/3/2021 rispetto al periodo 1/4/2019-31/3/2020) – dovendo cestinare i parametri del Decreto “Sostegni 1” di appena un mesetto fa- per la cui determinazione occorre effettuare nuovi e difficoltosi calcoli in quanto per ottenere il risultato:
– i dati si riferiscono ad un periodo il periodo a cavallo di esercizio,
– e sono basati sulla perdita di redditività, si supera il concetto di fatturato ed occorre individuare i ricavi di competenza costringendo a redigere due nuovi computi riferiti ad astratti periodi “1/4/2019-31/3/2020” e “1/4/2020-31/3/2021”,
– è obbligatorio l’invio (anticipato, rispetto ai termini ordinari) della dichiarazione dei redditi entro il 10/9/2021 (termine forse scritto per mancanza, fino in fondo, del coraggio di richiedere il 31 agosto), dopo che in tale dichiarazione dei redditi -non fosse già abbastanza ridondante la richiesta di dati- vengono richiesti adempimenti inutili quali quello della “corretta” compilazione del Quadro RS, relativo alla sezione “Aiuti di Stato”.
Ma tutto sommato, anche questo, è conforme al processo decennale delle “semplificazioni” ove il beneficiario sembra essere la sola pubblica amministrazione, che si trova il lavoro “pre-caricato” dagli utenti (contribuenti, o chi per loro), in perfetto stile piattaforma social.
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2.2 Tax credit locazioni
Viene esteso fino 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto dal DL Rilancio n. 34/2020, a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
Il tax credit spetta, inoltre, e con riferimento ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Condizione. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
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2.3 Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili
Per il 2021, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale viene fissato in 2 milioni di euro.
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2.4 Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali
Il Decreto “Sostegni-bis” ripristina la disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili oggetto di procedure concorsuali. In particolare, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali è consentito di effettuare le variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.
Inoltre, viene previsto che disposizioni che anticipano le variazioni in diminuzione per crediti non riscossi vantati nei confronti di soggetti coinvolti in procedure concorsuali si applichino nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a tali procedure successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
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2.5 Riscossione fiscale (ex equitalia)
Il decreto “Sostegni-bis” prevede il differimento per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione.
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2.6 Credito sanificazione
Per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4, del DL Crescita n. 34/2019.
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2.7 Tassazione del capital gain di start-up innovative
Viene introdotta una agevolazione per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività commerciale che, tramite sottoscrizione di capitale sociale, detengano partecipazioni in start up innovative e piccole e medie imprese innovative per almeno 3 anni. Nel caso in cui tale partecipazione venga ceduta, la plusvalenza derivante viene esentata dall’imposta di cui all’art. 5 del D.Lgs. 461/1997, con il conseguente risparmio di imposta del 26%. Inoltre, viene introdotta un’ulteriore agevolazione per le persone fisiche che realizzano plusvalenze dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale a condizione che, dette plusvalenze vengano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale, entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.
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2.8 Aiuto alla crescita economica (“ACE”)
Il decreto introduce un rafforzamento della cosiddetta “ACE “per l’anno d’imposta 2021. In particolare, il rendimento nozionale relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020 è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale pari al 15%.
L’aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Viene, inoltre, prevista la possibilità di usufruire dell’incentivo anticipatamente sotto forma di credito d’imposta, in alternativa all’ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto, compensabile per il 2021.
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2.9 Differimento dei termini relativi alla plastic tax
Il decreto prevede un ulteriore rinvio dell’imposta sui manufatti in plastica monouso dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022.
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3. MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Al fine di sostenere l’economia e contribuire all’abbattimento dei costi fissi delle imprese il decreto “Sostegni-bis” prevede quanto di seguito.
3.1 Accesso al credito e liquidità delle imprese
Il decreto si prefigge di garantire un ulteriore accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.
In particolare:
– è prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace. La sospensione varrà per la sola quota capitale e per avalersene sarà necessario presentare istanza alla banca entro il 15 giugno 2021. E’ prorogata, altresì, a fine 2021 anche al possibilità di chiedere prestiti garantiti da parte dello stato;
– relativamente a prestiti già in essere superiori a 30 mila euro è prevista la facoltà di chiedere l’ “allungamento” del prestito e della garanzia dello Stato fino a 10 anni;
– nell’ambito del Fondo Pmi, è introdotto uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
– l’introduzione di un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio, attraverso il Fondo centrale PMI, volto ad accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza, l‘accesso a nuovi finanziamenti di medio-lungo termine tra i 6 e i 15 anni, in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.
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3.2 Altri sostegni per le imprese
Sono altresì previste queste ulteriori misure:
– l ‘esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla emergenza;
– il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici è prorogato fino a luglio 2021;
– lo stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese;
– l’integrazione con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale.
– il potenziamento con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici;
– l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il sostegno delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto “Sostegni-bis”.
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3.3 Misure di carattere settoriale
Il decreto intende sostenere attività economiche di settori specifici colpiti dalla emergenza, ad esempio i trasporti, la cultura, lo spettacolo e l’agricoltura. Per il settore aeroportuale e gli operatori nazionali sono previsti 400 milioni di euro; sono inoltre incrementati i fondi per spettacolo, cinema e audiovisivo e a sostegno di istituzioni culturali e musei.
È introdotta una indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello spettacolo e dello sport che ne abbiano già usufruito è prevista una ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da ulteriori categorie di lavoratori degli stessi settori.
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4. MISURE DI SOSTEGNO PER GIOVANI (FINO A 36 ANNI)
Al dichiarato fine di favorire l’autonomia abitativa dei “giovani”, il decreto favorisce sia l’indebitamento che un regime di tassazione favorevole per soggetti di età non superiore a 36 anni.
4.1 Mutui prima casa under 36 di carattere settoriale
Viene confermata l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’operatività delle misure di deroga all’ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa. Inoltre, viene esteso l’accesso in via prioritario al Fondo ai giovani al di sotto dei 36 anni fino al 31 dicembre 2022.
4.2 Agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione
Al dichiarato fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, il decreto “Sostegni-bis” prevede agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa di abitazione” da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato.
In particolare, i giovani acquirenti sono esonerati dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, nel caso in cui il giovane sia tenuto a corrispondere l’Iva, allo stesso viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto.
Il credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione dall’Irpef dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto o utilizzato in compensazione.
Per domande presentate fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’articolo 1, comma 48, lett. c), della Legge n. 147/2013, in possesso di un ISEE non superiore a 30 mila euro, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3.
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[1] esclusi coloro che hanno cessato partita iva alla data di entrata in vigore del Sostegni bis, gli enti pubblici ex art. 74 Tuir e gli intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis Tuir.
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