È approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Rilancio” solo nella serata di ieri tardi, quel decreto legge “approvato salvo intese” in Consiglio dei ministri, ed ufficializzato con slides in conferenza stampa, ben sei giorni prima. Occorre ricordare che trattasi di decreto legge, avente forza di legge sin dal 19 maggio 2020, ma nel corso della fase di conversione in legge da parte dei due rami del Parlamento potrebbe essere emendato.

Tra altri numerosissimi interventi (il decreto “Rilancio” consta di 266 articoli), accanto a:

– indennizzo autonomi rinnovato a 600 euro per aprile (1000 a maggio)

– credito d’imposta 60% per imprese e lavoratori autonomi sui canoni di locazione commerciale pagati nei mesi marzo, aprile e maggio nel caso abbiano subito un calo di almeno la metà del fatturato in quei mesi,

– incentivi per imprese, lavoratori autonomi ed enti terzo settore in caso di adozione di misure di contenimento e contrasto Covid-19 negli ambienti di lavoro,

– “holidays tax credit” – bonus vacanze di 150 euro per i single, 300 per le coppie e 500 per le famiglie (per redditi inferiori a 40 mila euro annui) ma da finanziare a cura dell’albergatore,

troviamo il contributo a fondo perduto, relativo al mese di aprile 2020 a favore di imprese e lavoratori autonomi (con ricavi fino a 5 milioni di euro) nel caso in cui gli stessi abbiano subito un calo di fatturato del 33%, come già trattato in una precedente anticipazione.

Si potrà appurare che, a conti fatti, per via della limitatezza temporale (aprile 2020) che per l’entità del contributo (20%, 15% e 10%), il sostegno da emergenza Covid-19 non ha nulla a che vedere con i contributi ricevuti dai colleghi imprenditori all’estero, e neanche rispetto alla somma di 300 milioni attribuita all’Agenzia delle entrate (e neanche ai 3 miliardi previsti per l’Alitalia).

Se da un punto di vista formale è stato denominato “contributo”, ovvero una elargizione al verificarsi di certi presupposti e finita lì, da un punto di vista funzionale è un adempimento fiscale autonomo, che comporta un vero e proprio iter amministrativo-fiscale con autocertificazioni antimafia e sanzioni anche di tipo penale.

Soggetti interessati:

– piccole e medie imprese;

– lavoratori autonomi;

– titolari di reddito agrario (ma con partita iva).

Soggetti esclusi:

– lavoratori dipendenti e professionisti iscritti (obbligatoriamente) agli Ordini/Albi 1);

– fruitori dell’indennità da 600 euro (previsto dagli articoli 27 e 38 del decreto “Cura Italia”);

– fruitori del reddito di ultima istanza (previsto dall’art. 44 del decreto “Cura Italia”);

– artigiani e commercianti, nel caso non rinuncino al contributo Inps di maggio di 1.000 (ex 600) euro;

– liberi professionisti iscritti all’Inps (cd. “Gestione separata”) perché senza specifica cassa di previdenza, nel caso non rinuncino al contributo Inps di maggio di 1.000 (ex 600) euro.

1) esclusione sopravvenuta nei sei giorni tra quando ufficialmente decretato e poi pubblicato.

Condizioni per l’ammissibilità del contributo:

Il contributo spetta alle seguenti condizioni:

– l’impresa od il lavoratore autonomo abbia realizzato, nel 2019, ricavi o compensi (parametro di contabilità) non superiori a 5 milioni di euro;

– l’ammontare del fatturato o corrispettivi (parametro “iva”) del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello aprile 2019 (ovvero, detto in modo diverso, il mese dell’epoca “Covid-19” deve essere inferiore di almeno 1/3 rispetto all’anno precedente).

Misura del contributo 2):

L’ammontare del contributo è pari a:

– 20% (soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000 euro),

– 15% (soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a 1.000.000 di euro),

– 10% (soggetti con ricavi/compensi superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro).

Tali percentuali andranno applicate sulla differenza tra il fatturato o corrispettivi aprile 2019 detratto quello di aprile 2020.

2) le bozze del decreto, nel tempo, hanno via via offerto percentuali più basse fino ad arrivare a quelle attuali.

Minimo erogabile:

– 1.000 euro, per le persone fisiche e

– 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Esempio (per una impresa con ricavi/corrispettivi annui fino a 400 mila euro):

– fatturato/corrispettivi aprile 2019: 20.000;

– fatturato/corrispettivi aprile 2020: 10.000;

– calcolo riduzione ed ammissibilità: -50%, spettante perché maggiore del -33%;

– Indennizzo: 20.000 – 10.000 = 10.000 x 20% = 2.000.

Il contributo a fondo perduto sarà di euro 2.000 e non sarà, ovviamente, soggetto ad imposizione.

Iter:

– presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle entrate, il cui direttore è stato incaricato di prevederne modulo, procedura, con previsione di allegati tra cui autocertificazione antimafia 3);

– accredito diretto sul c/c bancario o postale del beneficiario;

– controllo successivo ad opera dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

3) per il sottoscrittore/beneficiario ma anche da parte di tutti i suoi conviventi di maggiore età.

Sanzioni:

– amministrative: importi erogati non dovuti totalmente o parzialmente sono soggetti a sanzioni dal 100 al 200%, oltre interessi;

– penali: reclusione da 2 a 6 anni false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia nonché, in caso di contributi non dovuti, contestazione del reato di indebita percezione e truffa ai danni dello Stato (l’art. 316-ter del Codice penale).

Annotazione: è aiuto di stato?

In quanto a fondo perduto, poichè erogato dallo Stato, occorre venga chiarito se tale contributo costituisca un “aiuto di stato”, perché in tal caso -per via della normativa vigente- vi sarebbe un’ulteriore adempimento: la “pubblicità informativa” (nella nota integrativa del bilancio, oppure nel sito del beneficiario, o sul sito di una associazione di categoria), pena una sanzione di 2.000 euro e revoca del contributo.

Conclusione

In tempi di crisi il denaro nelle attività economiche serve “quando serve”. Da questo punto di vista, bene che vada, l’aiuto non potrà rivelarsi certamente “immediato”. Ciò in quanto occorre aspettare il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (nell’augurabile circostanza che intervenga anticipatamente alla conversione in legge del decreto), indi redigere, completare ed inviare l’istanza telematica ed attendere l’analisi da parte dell’agenzia delle entrate e così la liquidazione con l’accredito nel conto.

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