Introduzione

Cos’è il report di sostenibilità? Attraverso il report di sostenibilità (anche bilancio di sostenibilità) le aziende comunicano le loro prestazioni e gli impatti su un’ampia gamma di argomenti di sostenibilità, che abbracciano parametri di governance, sociali ed ambientali, sociali e di governance.

Il bilancio di sostenibilità si differenzia dal bilancio d’esercizio, che è un documento contabile che fornisce una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, in quanto ha come obiettivo quello di informare gli stakeholder (investitori, finanziatori, clienti, fornitori, dipendenti, comunità locali, media) dei risultati economici, sociali e ambientali generati dalla azienda nello svolgimento delle proprie attività e gli impegni e i risultati presi nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa (anche Corporate Social Responsibility – CSR).

Riferimenti normativi

La rendicontazione di sostenibilità è disciplinata dalla Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14/12/2022 n. 2464 (anche nota come Corporate Sustainability Reporting Directive o “CSRD”), che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

Il recepimento in Italia è avvenuto con il D.Lgs. 6/9/2024 n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10/9/2024 e in vigore dal 25 settembre 2024.

Definizioni

La dimensione delle imprese è un fattore rilevante per la decorrenza dei nuovi obblighi.

Il decreto legislativo specifica limiti dimensionali per individuare diverse categorie di imprese a cui corrispondono obblighi informativi e tempistiche diverse.

A) Le “micro-imprese” sono quelle che non superano, alla chiusura del bilancio, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1) totale dello stato patrimoniale di 450.000 euro,

2) ricavi netti di 900.000 euro e

3) 10 quale numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10.

 

B) Le “piccole e medie imprese quotate” sono le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due dei seguenti intervalli:

1) totale dello stato patrimoniale: superiore ad euro 450.000 e inferiore ad euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore ad euro 900.000 e inferiore ad euro 50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.

 

C) Sono “imprese di grandi dimensioni” le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1) totale dello stato patrimoniale: da euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: da euro 50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

La rendicontazione individuale di sostenibilità

Le “imprese di grandi dimensioni” e le “piccole e medie imprese quotate” devono compilare una sezione specifica nella relazione sulla gestione, riportando le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

La rendicontazione individuale deve conddtenere:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

a1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

a2) le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

a3) i piani dell’impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’Accordo di Parigi nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

a4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell’impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;

a5) le modalità di attuazione della strategia dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

f) una descrizione:

f1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell’Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

f2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l’impresa è tenuta a identificare in virtu’ di altri obblighi dell’Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

f3) di eventuali azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni.

Le informazioni devono coprire prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, e includere dettagli sulle attività dell’impresa e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, devono contenere anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d’esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito. Se non disponibili tutte le informazioni necessarie per i primi tre esercizi di rendicontazione, l’impresa deve spiegare gli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

La società, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, deve prevedere modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discutere con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori devono comunicare il parere, ove adottato, all’organo amministrativo e di controllo.

Adempimenti

Le società obbligate appartenenti alle categorie B) (“piccole e medie imprese quotate”) e C) (“imprese di grandi dimensioni”) devono redigere la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione e registrare la loro rendicontazione di sostenibilità conformemente a tale formato elettronico di comunicazione.

Per le società che forniscono le informazioni in conformità all’articolo 3 del D.Lgs. 125/2024 di recepimento in Italia della Direttiva CSRD, si considerano assolti gli obblighi del primo e secondo comma dell’articolo 2428 del codice civile (Relazione sulla gestione), dell’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2015, n. 136 (contenuto delle relazioni sulla gestione) e dell’articolo 94, comma 1-bis, del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209, limitatamente all’analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

La rendicontazione consolidata di sostenibilità

I gruppi che sono tenuti a redigere il bilancio consolidato devono tener conto delle seguenti definizioni chiave:

a) è “società madre” la società obbligata alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del Lgs. 9/4/1991, n. 127,

b) è “società figlia” la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un’altra società ai sensi del Lgs. 9/4/1991, n. 127.

c) sono considerati “gruppo di grandi dimensioni” i gruppi composti da una società madre e società figlie da contemperare nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) totale dello stato patrimoniale: da euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: da euro 50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

Le informazioni richieste per i gruppi societari ricalcano quelle previste per le singole imprese, ma adattate alle caratteristiche di gruppo. Le società madri di grandi gruppi devono annoverare informazioni rilevanti per comprendere l’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, i rischi e le opportunità.

Anche la relazione consolidata deve essere redatta nel formato elettronico richiesto e utilizzare marcatori specifici per la rendicontazione di sostenibilità.

Entrata in vigore

Le disposizioni del decreto si applicano con decorrenze diversificate:

  • dal 1° gennaio 2024 per le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti;
  • dal 1° gennaio 2025 per le imprese di grandi dimensioni e le società madri;
  • dal 1° gennaio 2026 per le piccole e medie imprese quotate, escluse le micro-imprese, e per gli enti piccoli e non complessi.

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