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AGGIORNAMENTO del 25 febbraio 2022:
Ieri 24 febbraio 2022 il Senato ha approvato, con voto di fiducia, in via definitiva il DDL di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 228/2021 (cd. “Milleproroghe”).
Tra gli emendamenti apportati in sede di conversione è emersa la ri-modifica del tetto per l’utilizzo del contante riportandolo, per il solo anno 2022, ad euro 1.999,99.
Il testo dell’Art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. 2031/2007 è stato così modificato:
“A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro.”
Per l’avvenuta modificazione della norma, la soglia si ridurrà a 999,99 euro (solo) dal 1° gennaio 2023.
Limite dell'uso del contante a 1.999,99 euro fino al 31 dicembre 2022
Oltre a rendere pagamenti in contanti senza sanzioni1che, si ricorda, è errato definire “illeciti” i pagamenti per contanti ultra-soglia. Da un punto di vista civilistico sono perfettamente validi; è la normativa “antiriciclaggio” che prevede una sanzione in caso sforamento del tetto via via previsto nel tempo.
È il caso di evidenziare che:
– il limite è applicabile indipendentemente dalla causa di trasferimento del denaro contante;
– costituendo un vincolo per pagamenti tra “privati”, non coinvolge le operazioni di versamento o prelevamento bancario. fino a 1.999,99, l’emendamento ha importanti effetti da un punto di vista sanzionatorio: le (eventuali) “violazioni” all’utilizzo del contante (per pagamenti da 1.000 a 1999,99 euro) commesse in questa prima parte dell’anno 2022 sono “automaticamente sanate” per via del principio giuridico del “favor”.
Probabilmente per fretta o per mancanza di approfondimento, l’emendamento non ha adeguato il minimo edittale2di cui all’Art. 63, comma 1-ter, D.Lgs. 231/2007. della sanzione che rimane ridotto a 1.000 euro.
In termini generali, si ricorda che le sanzioni applicabili variano, da un minimo di 3.000 ad un massimo di 50.000 euro3violazioni riguardanti importi superiori a 250.000 euro, la sanzione risulta quintuplicata sia nel minimo che nel massimo..
post del 30 dicembre 2021:
Nuovo limite a 999,99 euro per utilizzo di cash
Premessa
Dal primo gennaio 2022 si abbassa da 2.000 a 1.000 euro la soglia da cui scattano sanzioni se i pagamenti tra persone fisiche e/o persone giuridiche (società, enti, ecc.) vengono fatti con denaro contante. La lotta al cash nei pagamenti tra privati trova motivazione nel contrasto dell’evasione4nel corso del tempo si è radicata l’idea che la previsione di limiti all’uso del contante possa rappresentare un efficace deterrente all’evasione fiscale. e del riciclaggio, omettendo che -sia per le cause stesse che per gli importi- l’unica guerra che può essere vinta è quella verso quella riservatezza a cui, per motivi leciti, i cittadini potrebbero non voler rinunciare.
La modifica del limite di spendibilità del denaro contante era già stata da tempo assunta, ma le richieste di mantenere il limite di 2.000 euro, in vigore fino alla fine del corrente anno, già considerevolmente più basso rispetto agli altri Paesi europei, non sono state accolte.
I soggetti (debitore e creditore) coinvolti in operazioni di pagamento o comunque di trasferimento di denaro contante ultrasoglia rischiano la sanzione minima di mille euro e massima di 50 mila euro.
Abbassamento del limite a 999,99 euro per i pagamenti in contanti
A partire dal prossimo 1° gennaio è operativo il nuovo limite di 999,99 euro per poter effettuare pagamenti in contante (e, più in generale, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante e/o titoli al portatore). Viene di fatto completata una “regressione” a suo tempo prevista5dall’Art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. 124/2019 (cd. DL “fiscale”) che ha modificato la norma di riferimento Art. 49, comma 3-bis, del D.Lgs. 231/2007., che, rispetto al limite al tempo previsto di 2.999,99 euro, dopo un passaggio intermedio, che ha avuto inizio il 1° luglio 2020 e che si concluderà con la fine dell’anno, con il limite all’utilizzo del denaro contante fissato a 1.999,99 euro, ha disposto, dall’inizio del 2022, il limite di 999,99 euro.
Ambito oggettivo
Dall’inizio del nuovo anno si dovrà quindi prestare più attenzione in quanto tale limite riguarderà qualsiasi trasferimento di denaro contante, quindi indipendentemente dalla relativa causale. La norma non interessa, quindi, solo l’acquisto di beni e servizi, ma ad esempio anche le liberalità6Se un genitore consegnerà a figlio, dal 1° gennaio prossimo, una somma di denaro pari o superiore a 1.000 euro, risulterà violato il citato articolo 49 del D.Lgs. 231/2007. La violazione sarà commessa dai due soggetti, sia da colui che trasferisce la somma di denaro eccedente, ma anche dal figlio che la riceve..
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).
La predetta soglia NON è applicabile ai versamenti e ai prelevamenti bancari, ovvero tutte le volte in cui l’operazione finanziaria ha come controparte un istituto finanziario.
Operazioni di versamento e prelevamento
Il limite non riguarda le operazioni di versamento e/o prelevamento bancario7e gli istituti di credito commettono errore se affermano che un prelievo di (ad esempio) 5.000 euro operato da un correntista sia sanzionabile. Ciò in quanto anche il Ministero dell’Economia e delle finanze (nella persona del direttore generale Giuseppe Maresca) ha affermato che prelievi ultra-soglia, di per sé, non integrano violazione dell’Art. 49 D.Lgs. 231/2007. in quanto, con riferimento a queste operazioni, l’intestatario movimenta denaro proprio e, non integrando alcuna operazione di pagamento in favore di altro soggetto, non viene commessa alcuna violazione.
È il caso, però, di segnalare che una elevata 8rispetto alle caratteristiche (professione, reddito, età, ecc.) del correntista. movimentazione di denaro contante potrebbe indurre la banca a sospettare che dietro le operazioni di versamento o prelevamento sussistano operazioni a rischio di riciclaggio9Potrebbe essere il caso, ad esempio, di un soggetto che si presenti in banca per effettuare un versamento in contanti pari a 20.000 euro. L’operatore bancario, se una simile operazione dovesse essere considerata fuori dalla normalità della operatività del cliente, chiederà sicuramente spiegazioni sulla provenienza del denaro e in difetto la normativa gli impone di effettuare all’UIF (“Unità Informativa Antiriciclaggio”) la ce. “segnalazione di operazione sospetta”. Ciò sul presupposto che, pur nella liceità del versamento, l’operazione potrebbe configurarsi come operazione di riciclaggio di denaro, in quanto potrebbe non essere lecita la provenienza della somma di denaro.. Anche l’Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza, altresì, potrebbero attivare appositi sistemi di monitoraggio (vedi QUI) per controlli ai fini di accertamento redditometrico (oltre che di riciclaggio).
Pagamenti "frazionati"
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente” frazionati.
Ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. v), D.Lgs. 231/2007, per operazione “frazionata” si intende quell’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al limite, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).
Il limite di 999,99 euro non potrà essere superato neppure suddividendo i pagamenti con l’intento di “aggirare” il divieto: si pone dunque il problema di comprendere se il frazionamento del trasferimento della somma di denaro sia effettuato specificamente con tale intento (e quindi passibile al rischio di contestazione di “operazione frazionata”), oppure risponda ad una prassi consolidata dimostrabile anche ai fini commerciali10Si consideri, ad esempio, l’acquisto di una partita di merce, il cui costo complessivo ammonta a 2.700 euro. Si consideri ancora come l’accordo con il fornitore preveda l’effettuazione del pagamento della somma complessivamente dovuta in tre rate a 30, 60 e 90 giorni data fattura, ogni rata sarà pari a 900 euro. Il comportamento descritto e gli accordi presi con il fornitore sono “consolidati” rispetto alla prassi commerciale, pertanto non sarebbe ragionevole ritenere che l’accordo per effettuare il pagamento dell’importo dovuto in tre rate sia stato contratto al solo fine di aggirare il limite di 1.000 euro..
Nel prendere atto che con l’anno nuovo, a causa della riduzione del limite, il problema del frazionamento assumerà ancora maggiore rilevanza, si rappresenta che l’analisi della fattispecie -nella considerazione che la legge non stabilisce un divieto assoluto- ed una specifica organizzazione contrattuale può supportare una normale operatività senza per questo incorrere in comportamenti da considerare sanzionabili.
Sanzioni
La riduzione del limite a 999,99 euro ha effetti diretti anche sul sistema sanzionatorio, ed in particolare sul computo della somma dovuta, qualora l’autore della violazione intenda avvalersi dell’oblazione per evitare l’irrogazione di una sanzione di rilevante entità.
Entità delle sanzioni
Ai sensi dell’Art. 63, comma 1, D.Lgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica è stato previsto che per violazioni commesse e contestate:
- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000 euro11al riguardo si veda il successivo paragrafo “oblazione”;
- dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro12ex art. 63, comma 1-ter, del D.Lgs. 231/2007, come inserito dall’Art. 18, comma 1, lett. b), del D.L. 124/2019 convertito”.
Per le violazioni che riguardino importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63, comma 6, del D.Lgs. 231/2007).
Oblazione
Ai sensi dell’Art. 65, comma 9, del D.Lgs. 231/2007 è possibile applicare alla violazione l’oblazione di cui all’Art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 68913facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede..
L’istituto dell’oblazione, attraverso il “pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale”14la riduzione del limite da 2.000 a 1.000 euro comporta che il costo dell’oblazione risulterà diminuito da 4.000 a 2.000 euro. consente di evitare di subire l’irrogazione di una sanzione ben più elevata.
Sanzioni contestate con riferimento ad operazioni ante 2022
Con riferimento a violazioni contestate in ordine ad operazioni compiute fino al 31 dicembre 2021 occorre segnalare l’opportunità di avvalersi delle agevolazioni sanzionatorie al fine di applicare, al caso specifico, la riduzione del minimo edittale.
L’oblazione è soggetta alla regola generale dettata in materia di sanzioni amministrative (Art. 1 Legge 689/1981, che governa il procedimento sanzionatorio Antiriciclaggio) si basa sul principio del tempus regit actum: “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Ma occorre però rilevare che (anche) la Legge 689/1981 può subire una differente reale applicazione da quella rilevabile in prima lettura, essendo anch’essa soggetta ai seguenti principi giuridici:
– il principio del favor rei15fondamento irrinunciabile del diritto penale riconducibile al principio di pari trattamento ed eguaglianza espresso all’art. 3 della Costituzione, che comporta l’applicazione della retroattività dello ius superveniens favorevole., di cui all’art. 2, commi 2 e 4, codice penale, il quale –secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale– è applicabile a singole e specifiche discipline sanzionatorie che, stante il carattere amministrativo, siano qualificabili come punitive (in ragione del carattere afflittivo delle sanzioni pertanto definite de facto penali).
Il principio del favor rei trova configurazione in due differenti forme:
– l’abolitio criminis (abrogazione della fattispecie incriminatrice) così che “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali […]” e
– l’abrogatio sine abolitio (modifica della fattispecie incriminatrice) per cui “[…] Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
Per effetto di quanto sopra, nell’applicazione delle sanzioni di tipo punitivo-afflittivo deve essere assicurato che (anche) in caso di sopraggiunta abrogazione o di favorevole modifica della fattispecie incriminatrice di riferimento, la sanzione applicabile risulti la più favorevole al sanzionato.
È dunque opportuno che tale possibilità sia accuratamente valutata dai soggetti che abbiano commesso violazioni ricevendo la notifica del relativo atto di contestazione.
Interlocuzione con gli uffici periferici regionali del ministero dell’economia e delle finanze
Occorre segnalare che, ai sensi dell’Art. 68 D.Lgs. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata16l’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà..
Obbligo di segnalazione da parte di banche e categorie professionali
Obbligo di segnalazione da parte di banche e categorie professionali
L’avvenuta conoscenza della violazione dei limiti all’utilizzo di denaro contante, al pari di altre violazioni cd. di “antiriciclaggio”, assoggetta17ai sensi dell’Art. 51, comma 1, D.Lgs. 231/2007 banche, altri istituti finanziari, categorie professionali come notai, dottori commercialisti, revisori legali, avvocati18limitatamente all’attività consulenziale, non giudiziaria, ecc. all’obbligo di segnalazione al Ministero dell’Economia e delle finanze delle infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività19qualora non venga effettuata la comunicazione relativa alla violazione dei limiti all’utilizzo del denaro contante, è prevista un’autonoma sanzione amministrativa. La responsabilità dell’operatore bancario e/ del professionista, che quindi omette di comunicare la violazione, è distinta rispetto al soggetto che ha materialmente commesso la violazione superando la predetta soglia. La sanzione prevista dall’Art. 63, comma 5, D.Lgs. 231/2007 (nella misura da 3.000 a 15.000 euro) riguarda specificamente la mancata comunicazione dell’infrazione di cui il professionista ha avuto conoscenza nell’esercizio dell’attività professionale..
Note:
[1] che, si ricorda, è errato definire “illeciti” i pagamenti per contanti ultra-soglia. Da un punto di vista civilistico sono perfettamente validi; è la normativa “antiriciclaggio” che prevede una sanzione in caso sforamento del tetto via via previsto nel tempo.
È il caso di evidenziare che:
– il limite è applicabile indipendentemente dalla causa di trasferimento del denaro contante;
– costituendo un vincolo per pagamenti tra “privati”, non coinvolge le operazioni di versamento o prelevamento bancario.
[2] di cui all’Art. 63, comma 1-ter, D.Lgs. 231/2007.
[3] violazioni riguardanti importi superiori a 250.000 euro, la sanzione risulta quintuplicata sia nel minimo che nel massimo.
[4] nel corso del tempo si è radicata l’idea che la previsione di limiti all’uso del contante possa rappresentare un efficace deterrente all’evasione fiscale.
[5] dall’Art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. 124/2019 (cd. DL “fiscale”) che ha modificato la norma di riferimento Art. 49, comma 3-bis, del D.Lgs. 231/2007.
[6] Se un genitore consegnerà a figlio, dal 1° gennaio prossimo, una somma di denaro pari o superiore a 1.000 euro, risulterà violato il citato articolo 49 del D.Lgs. 231/2007. La violazione sarà commessa dai due soggetti, sia da colui che trasferisce la somma di denaro eccedente, ma anche dal figlio che la riceve.
[7] e gli istituti di credito commettono errore se affermano che un prelievo di (ad esempio) 5.000 euro operato da un correntista sia sanzionabile. Ciò in quanto anche il Ministero dell’Economia e delle finanze (nella persona del direttore generale Giuseppe Maresca) ha affermato che prelievi ultra-soglia, di per sé, non integrano violazione dell’Art. 49 D.Lgs. 231/2007.
[8] rispetto alle caratteristiche (professione, reddito, età, ecc.) del correntista.
[9] Potrebbe essere il caso, ad esempio, di un soggetto che si presenti in banca per effettuare un versamento in contanti pari a 20.000 euro. L’operatore bancario, se una simile operazione dovesse essere considerata fuori dalla normalità della operatività del cliente, chiederà sicuramente spiegazioni sulla provenienza del denaro e in difetto la normativa gli impone di effettuare all’UIF (“Unità Informativa Antiriciclaggio”) la ce. “segnalazione di operazione sospetta”. Ciò sul presupposto che, pur nella liceità del versamento, l’operazione potrebbe configurarsi come operazione di riciclaggio di denaro, in quanto potrebbe non essere lecita la provenienza della somma di denaro.
[10] Si consideri, ad esempio, l’acquisto di una partita di merce, il cui costo complessivo ammonta a 2.700 euro. Si consideri ancora come l’accordo con il fornitore preveda l’effettuazione del pagamento della somma complessivamente dovuta in tre rate a 30, 60 e 90 giorni data fattura, ogni rata sarà pari a 900 euro. Il comportamento descritto e gli accordi presi con il fornitore sono “consolidati” rispetto alla prassi commerciale, pertanto non sarebbe ragionevole ritenere che l’accordo per effettuare il pagamento dell’importo dovuto in tre rate sia stato contratto al solo fine di aggirare il limite di 1.000 euro.
[11] al riguardo si veda il successivo paragrafo “oblazione”.
[12] ex art. 63, comma 1-ter, del D.Lgs. 231/2007, come inserito dall’Art. 18, comma 1, lett. b), del D.L. 124/2019 convertito.
[13] facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
[14] la riduzione del limite da 2.000 a 1.000 euro comporta che il costo dell’oblazione risulterà diminuito da 4.000 a 2.000 euro.
[15] fondamento irrinunciabile del diritto penale riconducibile al principio di pari trattamento ed eguaglianza espresso all’art. 3 della Costituzione, che comporta l’applicazione della retroattività dello ius superveniens favorevole.
[16] l’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.
[17] ai sensi dell’Art. 51, comma 1, D.Lgs. 231/2007.
[18] limitatamente all’attività consulenziale, non giudiziaria.
[19] qualora non venga effettuata la comunicazione relativa alla violazione dei limiti all’utilizzo del denaro contante, è prevista un’autonoma sanzione amministrativa. La responsabilità dell’operatore bancario e/ del professionista, che quindi omette di comunicare la violazione, è distinta rispetto al soggetto che ha materialmente commesso la violazione superando la predetta soglia. La sanzione prevista dall’Art. 63, comma 5, D.Lgs. 231/2007 (nella misura da 3.000 a 15.000 euro) riguarda specificamente la mancata comunicazione dell’infrazione di cui il professionista ha avuto conoscenza nell’esercizio dell’attività professionale.