Le misure del Governo Conte-bis affinchè imprese e professionisti si dotino di liquidità (Decreti “Cura Italia” e “Liquidità”)

Premessa

All’interno di una strategia di sicurezza e mantenimento aziendale o professionale potrebbe doversi valutare l’immissione di denaro per fronteggiare le spese di esercizio, che seppure in maniera ridotta, gravano sulle gestioni, anche questa viene condotta in regime forzosamente ridotto od arrestato. La fattispecie è ulteriore a quella consentita di una generale congelamento fino al 30 settembre dei finanziamenti bancari in essere e delle rate dei leasing.

E, poiché dall’elicottero italiano, differentemente da quelli esteri, non è “piovuto” nulla, il dilemma -in caso di necessità finanziarie insufficienti- è tra patrimonializzare l’attività economica con risorse proprie (cd. “equity”) oppure per mezzo del ricorso al finanziamento esterno, spesso bancario.

In questo primo frangente temporale di emergenza sanitaria covid-19 il sistema bancario, anche per tutelare oggettivamente sé stesso, si è dimostrato molto disponibile a finanziare la clientela anche per semplici esigenze di liquidità.

Ma coi Decreti “Cura Italia e, successivamente, “Liquidità” il Governo Conte-bis, sorvolando sulla comunicazione e su quanto ha falsamente lasciato intendere, mette a disposizione garanzie verso le banche a favore delle imprese italiane, affinchè queste si possano indebitare verso le banche al fine di far fronte alle proprie esigenze.

Si, contrariamente a quanto è stato indotto a capire, il Governo non ha elargito denaro, bensì agevola le imprese per indebitarsi. Pleonastico ricordare che i debiti vadano poi pagati.

La garanzia dello stato verso le banche

In questo contesto, quelle aziende e professionisti che risultino economicamente danneggiate dall’emergenza sanitaria possono rivolgersi alle banche per ricorrere a prestiti potendo contare, in tutto od in parte delle garanzie dello Stato, che in due casi su tre non sono gratuite.

Doverosa avvertenza risiede nel consapevolizzare che le banche non ometteranno, giustamente e diversamente da quanto viene affermato, l’istruttoria interna, la quale ha a suo riguardo la valutazione del merito creditizio, della capacità di rientro ed, infine, del settore di appartenenza del soggetto finanziato, oltre all’insussistenza del suo nominativo nelle banche dati quale “cattivo pagatore”. Errata è la convinzione, invalsa purtroppo, del fatto che la sola garanzia degli enti dello Stato siano automatici lasciapassare alla erogazione del credito.

Programmi di finanziamento

Tre sono i programmi perseguibili, riconducibili all’ente statale chiamato a rilasciare garanzia.

La valutazione dell’uno o dell’altro programma non è affatto ininfluente sia in termini economici che di condizionalità, per cui occorre effettuare una analisi verso quale mezzo approcciare (uno od anche più di uno, posto che le norme non precludono un canale ad un altro, essendo complementari ed in parte sovrapponibili), ed a cui ricorrere solo successiva alla valutazione di quali possano veramente essere le necessità finanziarie.

Metodologicamente si evidenzia che preliminare alla richiesta del quantum al canale/canali prescelti sarebbe estremamente consigliabile un, perlomeno minimo, controllo di gestione con una verifica della struttura e ottimizzazione dei costi, ancorchè l’azienda possa procedere a regimi ridotti od addirittura ferma.

Strumenti operativi

Il Decreto “Cresci Italia” (D.L. 18/2020), con le modifiche apportate dal Decreto “Liquidità” (D.L. 23/2020), prevede tre tipi di programmi, tra loro complementari ed in parte sovrapponibili:

1) quello con le garanzie del Fondo Centrale di Garanzia (Ministero dello Sviluppo Economico, www.fondidigaranzia.it) per imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro, attivo fino a 43 milioni di euro e massimo 249 dipendenti (estensibile a 499 dipendenti). A livello normativo si fa riferimento all’art. 13 del D.L. 23/2020 (che ha “sostituito”, con modificazioni, l’art. 49 del D.L. 18/2020).

Al fondo di garanzia possono essere richiesti:

a) finanziamenti fino a 25.000 euro per partite iva individuali e PMI, con garanzia del 100% “a rilascio automatico”, a 6 anni (2 di preammortamento) al tasso massimo dell’1,25%, commissioni per i soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.

Il Fondo centrale di garanzia ha già reso disponibile il modulo da utilizzare per la presentazione della richiesta e le banche hanno potuto cominciare a caricare le richieste di garanzia a partire dalle ore 18.00 del 16 aprile.

Avuto riguardo alla tempistica, le banche possono acquisire le istanze, di fatto, da venerdì 17 aprile, ammesso che siano disponibili con le loro procedure.

Comunicato Mediocredito centrale 16.4.2020

DL Liquidità: operativa procedura online del Fondo di Garanzia per le richieste raccolte dalle banche.

Dalle 18 di oggi, Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di garanzia, ha messo a disposizione sul sito del Fondo (fondidigaranzia.it) con piena operatività, la procedura online, che consente alle banche di caricare le richieste di garanzia su finanziamenti alle Pmi e agli autonomi fino a 25mila euro garantiti automaticamente al 100%, come previsto dal Decreto Liquidità.

Pertanto, tutte le domande che a partire da martedì scorso, quando è stato reso disponibile il modulo per la richiesta di garanzia, sono state raccolte e lavorate dagli istituti bancari o confidi, possono essere caricate sul portale del Fondo. Le banche, inoltre, possono erogare il finanziamento senza attendere la conclusione dell’istruttoria del Fondo che non prevede alcuna valutazione del merito di credito.

La tempestività della domanda è fattore cruciale per riuscire ad ottenere la linea di credito, in quanto il budget disponibile è a dir poco limitato.

b) finanziamenti oltre 25.000 fino a 5 milioni di euro per PMI, ma nel limite di determinati parametri, la cui garanzia disponibile ammonta al 90% oppure all’80% per finanziamenti finalizzati alla rinegoziazione di finanziamenti già in essere.

2) quello con le garanzie della Cassa Depositi e Prestiti, riservato a medie e grandi imprese che non possono accedere al Fondo centrale di garanzia di cui sopra, e nel limite di determinati parametri. Per questo canale lo Stato controgarantisce per l’80% la Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti che essa a sua volta garantisce nella misura dell’80%. Il Governo ha affermato che la quota di rischio di credito non assunta dallo Stato (80%) graverà sulle banche erogatrici. Proprio per questo, se si vuol credere ad una perseguibilità del presente programma occorre, come minimo, saper offrire almeno la quota di garanzia del 20%.

A livello normativo si fa riferimento all’art. 57 del D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), ma ai fini dell’operatività occorre attendere un apposito decreto attuativo che fissi criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia. Di più, per quanto possa essere al momento appreso, si può visitare la pagina apposita sul sito della Cassa Depositi e Prestiti.

Ancorchè in misura “calmierata”, la garanzia rilasciata è rilasciata a titolo oneroso.

3) quello con le garanzie della “SACE S.p.A” (storica società di proprietà pubblica che assicura il credito all’esportazione), riservato anch’esso sia alle partite iva individuali che PMI e medie e grandi imprese, e nel limite di determinati parametri. Le partite iva individuali e PMI possono accedervi solo se abbiamo assunto quanto dispobilile al programma 1) (Fondo Centrale di Garanzia). A livello normativo tale programma trova la propria fonte nell’art. 1 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità). Dal punto di vista operativo al momento è disponibile il disciplinare che la “SACE S.p.A.” ha pubblicato sul suo sito. La garanzia che SACE concede decresce dal 90% al 70% all’aumentare delle dimensioni della grande impresa.

Chi accede al programma deve assumersi le seguenti condizionalità:

– l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

– mantenga i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

– i fondi ricevuti in prestito siano destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia (cd. Clausola “made in Italy”).

Ancorchè in misura “calmierata”, la garanzia rilasciata è rilasciata a titolo oneroso, a seguenti termini:

– per partite iva individuali e PMI: 0,25% il 1° anno, 0,50% il 2° e 3° anno, 1% il 4°, 5° e 6° anno;

– per medio-grandi imprese: 0,50% il 1° anno, 1% il 2° e 3° anno, 2% il 4°, 5° e 6° anno.

Conclusione

Fatta le analisi e valutazioni opportune, la tempestività è un fattore importante per vedersi accogliere il finanziamento, posto che il budget stanziato è risibile rispetto alle stimate necessità di tutto il comparto imprenditoriale e professionale italiano, anche aggiunte alle forti aspettative di panacea suscitate.

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