Premessa

Chi segue la fiscalità tiene notoriamente monitorate le mosse del grande esattore relative alla fiscalità personale che impattano direttamente nella capacità di risparmio o di spesa del cittadino.

In un primo momento anno avevamo fatto una prova sulla versione beta del “Software delle 100 voci” (quello che faceva comprendere con tanto clamore, anche le spese del veterinario) ora denominato Redditest, ed avevamo pronosticato -senza aver la possibilità di entrare nel merito della “consistenza giuridica”- che, per via di alcuni fattori (quali la territorialità) non avrebbe potuto mai funzionare.

Il redde rationem è già arrivato ad alcuni giorni dalla sua “pubblicazione” ufficiale, con tanto di “spiegazione” da parte del canale you tube dell’Agenzia delle Entrate (assolutamente atecnica, per via della sua necessaria atecnicità dello strumento, in quanto non è previsto da nessuna norma giuridica, e quindi inutilizzabile da parte dei funzionari del fisco).

Sul Redditest puoi leggere il seguente post

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Qualche considerazione di merito

Il nuovo strumento di “autodiagnosi” della coerenza reddituale[1] (della famiglia) presenta caratteristiche discutibili od addirittura “bizzarre”:

– il Redditest non esiste dal punto di vista giuridico: la società “SoSe – Società per gli studi di settore S.p.A.” ha elaborato un software per conto dell’Agenzia delle Entrate e questa l’ha posta a disposizione del pubblico per misurare il suo grado di “fedeltà fiscale” (?). Ma poiché giuridicamente non esiste, non potrebbe che essere anonimo (qualità sbandierata dall’Agenzia delle Entrate) e facoltativo, oltre che incapace di effetti giuridici;

– testa il reddito familiare, quando il “reddito familiare” nell’impianto normativo italiano non esiste (il funzionario del fisco a chi notificherebbe l’accertamento, alla famiglia?);

– mette a confronto spese con reddito dell’anno, ma in realtà contempla coefficienti moltiplicatori delle spese calibrati su valori sindacabili, posto che la stessa spesa per master universitari, viaggi o gioielli porta a risultati diversi;

– è determinato da un software, che poggerebbe su un “algoritmo” di cui non si sa nulla, che calcola il reddito che dovrebbe essere “sufficiente” (?) a porre il contribuente al riparo di eventuali accertamenti redditometrici[2] (?);

-il software non indica il “target” di reddito, ma solo un semaforo, rosso o verde: questa indeterminatezza del risultato non consente di conoscere quanto si sia sopra o sotto il “limite” col rischio di indurre qualche contribuente particolarmente impaurito dal battage a limitare i propri consumi (e della propria famiglia) od anche ad adottare comportamenti illegittimi pur non essendo un evasore fiscale.

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Qualche considerazione di tipo giuridico [3]

Una cosa è (sarebbe) il Redditest, altra cosa il sistema di accertamento con “spesometro” (spendi di più di quanto guadagni?) o col redditometro (il cui strumento giuridico, con un sensibile inefficiente ritardo, per gli accertamenti dall’anno 2009 in poi, deve ancora essere emanato.

Ciò significa che…

se da una parte il Redditest è uno strumento informatico di autovalutazione volontaria e facoltativa della coerenza del reddito con le spese sostenute (ovvero un mezzo per invitare/spaventare il popolo a pagare ed indurre a sensi di colpa nel caso in cui non contribuiscano “a pagare i servizi” e non anche i vari Maruccio, Fiorito, Lusi e compagnia), …

dall’altra, l’accertamento redditometrico è previsto dall’art. 38, comma 5, del D.P.R. 600/73, ed è azionabile dall’Agenzia a sua decisione unilaterale.

Relativamente alle caratteristiche dell’accertamento sintetico, delle cui tipologie (spesometro e redditometro) e caratteristiche vedi il post “Redditometro: al via la campagna di raccolta di denaro fresco”.

Inoltre, l’esercizio di pazienza nell’autocompilarsi il proprio Redditest e magari conseguire il lasciapassare “verde” non ripara da alcun accertamento: il contribuente potrebbe essere accertato con lo strumento dello spesometro non potendo opporre, a nulla valendo, un Redditest favorevole, se non -in tal caso- disporre della pratica e caustica certezza che l’ultimo figlio di Befera (il Redditest) è uno strumento di autovalutazione sbagliata e che induce in errore!

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Qualche considerazione di tipo tecnico

Il nuovo strumento di accertamento fiscale “per famiglie” tiene conto della componente patrimoniale delle spese “della famiglia”, oltre a quella  reddituale dell’anno di riferimento, diversamente da quanto appariva nei primi “esperimenti”.

Posto, quindi, che gli incrementi ed i decrementi patrimoniali (es., rispettivamente acquisto e vendita di case, quote, titoli) rilevano ai fini del risultato del Redditest, non è noto (come dovrebbe) il coefficiente in base al quale tali spese concorrono a formare il reddito, anche se abbiamo accertato che non esiste alcun rapporto fisso tra le spese ed il reddito (da 1 a 2, oppure da 1 a 4). Questa assenza di trasparenza sui calcoli e su quale incidenza hanno le spese sul reddito presunto, incidono in forma imprevedibile sul risultato: una cosa è che una spesa di 10.000 sottintenda un reddito di 10.000, altra cosa è tale spesa voglia far presumere un reddito di 40.000 euro. Proprio per questo, ai fini di eccepire queste presunzioni, occorre conoscere (come in passato, peraltro) i “moltiplicatori” individuali.

Inoltre, per il fatto che il fisco non potrà mai veramente sapere (tutte ma proprio tutte) le spese del contribuente, sulle quali si può giuridicamente basare lo “spesometro” ed il “redditometro”, qualche osservatore ha puntualizzato che il Redditest più che uno strumento di “compliance” è uno strumento di “deep compliance”. Ciò, furbescamente, non calcolato sui dati disponibili al fisco bensì su quelli confessionalmente detenuti dal contribuente, non può che determinare un risultato da Redditest certamente più elevato di quello che il fisco sarebbe in grado di determinare sulla base delle (sole) informazioni in suo possesso.

Infine, se da un punto di vista tecnico poco importa al contribuente dei presupposti, validità, efficacia dello strumento appena varato con tanta enfasi, da un punto di vista prospettico induce preoccupazione il fatto che il“redditometro” (l’altra tipologia dell’accertamento sintetico è lo “spesometro”) abbia la stessa base algoritmica del Redditest. Pare infatti che il “nuovo” redditometro (di cui all’ Art. 38, comma 5, del DPR 600/73, risultante dalle novità apportate con l’Art. 22 del D.L. 78/2010) integri dati reddituali e patrimoniali come per il vecchio redditometro ma sulla base di un meccanismo in cui il Redditest fa “da test”.

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(clicca sull’immagine per attivare il video)

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Considerazioni finali

Accanto alla presentazione e le informazioni date da un organo dello Stato (Agenzia delle Entrate) è fuorviante oltre che “tecnicamente” sbagliata (reddito della famiglia, accertamenti dal 2013, gli acquisti di barche tra gli investimenti)

(clicca sull’immagine per attivare il video)

riscontriamo che l’Agenzia delle Entrate, tra un Dott. Befera che a un Porta a Porta fa promozione al Redditest (“al 2013 possiamo essere incoerenti fino al 20%, ma solo e comunque per casi di rilevante scostamento e non per casi marginali”) e tra le cautele dello stesso che lo portano ad affermare che il Redditometro verrà applicato solo verso coloro che presenteranno difformità reddituali di almeno 100 mila euro, ha lanciato a folle velocità la macchina burocratica: dove arriverà? Dove si scontrerà?

Non è rischioso lasciare all’Agenzia delle Entrate (ed ai suoi funzionari locali) un tale margine di discrezionalità, soprattutto in considerazione del fatto che troppo spesso il fisco non misura se stessa sulla base della correttezza del suo comportamento, quanto piuttosto sul quantum riscosso piuttosto che essere un esecutore delle leggi? Il dubbio e la mancanza di fiducia sono ancor di più fondato se si pensa che l’Agenzia delle Entrate in primis, ma il fisco in generale, ci ha abituati, con una frequenza impressionate, all’emanazione di contestazioni errate.

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Conclusione

A meno che Befera sottoponga a questo Parlamento “approvatutto” una decurtazione dei punti della patente di guida, nulla c’è da temere ad andare oltre, nella vita[4], e passare col semaforo rosso.

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NOTE:

[1] L’obiettivo del nuovo strumento informatico è di stimolare il contribuente ad adeguarsi ai propri redditi, verso una “tax compliance”… ovvero una adesione spontanea agli obblighi fiscali.

[2] È una “minaccia” (di Stato)?

[3] Fino a quando il criterio regolatore della società è il diritto, messo a dura prova con la legislazione sulla cd, “Ritassazione dello scudo”;

[4] Con tutte le difficoltà intervenute negli ultimi tempi.

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