Premessa

L’ennesimo annuncio di arrivo del “software del redditometro”, ma non solo, l’ha preannunciato ieri in Parlamento il nostro direttore dell’Agenzia delle Entrate dott. Attilio Befera, in occasione della sua audizione nei confronti dei rappresentanti del popolo (i parlamentari) che fanno parte dell’apposita commissione permanente “finanze”, “Vigilanza sull’anagrafe tributaria”.

Il testo della relazione del direttore dell’Agenzia delle entrate la puoi scaricare QUI.

Arriverà tra una decina di giorni, ha affermato il capo delle Entrate, anche se, a dire il vero, è da un anno che ne udiamo l’annunciato arrivo. Già in passato, infatti, su queste pagine…

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Ritorna la “notizia” sul redditometro

Da un recente post “Befera, nel “pensare” che il redditometro sarà pronto per fine ottobre, comincia a preoccuparsi sullo stato di salute dei suoi clienti contribuenti“…

La notizia sul redditometro è una “non notizia”, avendo tale argomento ricevuto già vasta eco sin dall’anno passato:

– “Arriva il redditometro: sarà applicato dall’anno d’imposta 2009“, Il Sole 24 Ore 25.10.2011;

– “Il redditometro in 10 domande“, Il Sole 24 Ore 25.10.2011;

– “Nuovo redditometro, parte la sperimentazione“, Il Sole 24 Ore 16.11.2011.

Befera, come riportato, tra gli altri, da La Repubblica, “pensa” che il redditometro sarà pronto per fine ottobre e entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Afferma inoltre: “lo stiamo esaminando, ora dobbiamo presentarlo alle associazioni”.

Peccato che identiche o equivalenti affermazioni non le abbia dichiarate lo scorso 31 gennaio 2012 quando, ai microfoni di Radio 24, pronunciò carico e col massimo del trasporto asserzioni ben diverse:

(clicca sul logo per ascoltare l’audio di Attilio Befera)

Ebbene, la “notizia” pubblicata ieri contiene un falso: non esiste alcuna decorrenza dal 2013.

Il redditometro è una modalità di accertamento che vige da oltre vent’anni. Come già analizzato nel precedente post Redditometro: al via la campagna di raccolta di denaro fresco, l’accertamento può avvenire con due modalità:

a) sulla base di quanto spendi ti accerto un reddito (accertamento sintetico, o “speso metro”, oppure

b) sulla base di determinati coefficienti relativi al possesso di determinati beni o servizi, ti accerto un pre-calcolato reddito (“accertamento da redditometro”).

e, più in generale, rimandando a quanto nel tempo è stato pubblicato (post tutt’ora validi):

Redditometro e moral suasion RELOAD: la montagna di Befera ha partorito il solito topolino

Redditometro: al via la campagna di raccolta di Denaro Fresco

Indagini bancarie, Befera assicura: niente pesca “a strascico”

Befera inaugura il “telefonometro”: cos’altro d’è da aspettarsi?

Occorre fare qualche precisazione ed il “punto della situazione” preannunciato.

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In arrivo il “Redditest

Per favorire la compliance dei contribuenti, utilizzando il modello di analisi e valorizzazione elaborato in collaborazione con la Sose, è stato realizzato un software di autodiagnosi stand-alone denominato Redditest, che a breve sarà reso disponibile, per consentire in autonomia una preventiva verifica della coerenza tra il reddito familiare prodotto e le spese sostenute nell’anno.

(Tratto dalla Relazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pag. 4)

Ora ha un nome il software che abbiamo già utilizzato in versione beta sin dallo scorso marzo: “Redditest”.

L’Agenzia delle entrate consente di utilizzare “Redditest” ai suoi “utenti”, che si accrediteranno e lavoreranno sulle maschere del sito dell’ente guidato da Befera. Ammesso che il server dell’Agenzia delle Entrate non memorizzi alcunché, Befera ha affermato che:

I dati inseriti rimangono noti solo al contribuente e non ne rimane alcuna traccia sul web.

La verifica della coerenza avviene sulla base delle spese più significative e facilmente individuabili.

A ciascun dato, che il prodotto di autodiagnosi chiede di inserire, è attribuito un coefficiente che misura la relazione tra l’elemento di spesa conosciuto ed il reddito complessivo, assorbendo anche la relazione tra altri elementi non conosciuti, ma correlati con quello noto, ed il reddito stesso.

Il risultato che apparirà-verde se coerente, rosso se incoerente- tiene conto delle spese comuni (alimentari, abbigliamento, calzature, etc.) che normalmente sostiene una famiglia del tipo previsto, che vive in una determinata area geografica.

Così si consentirà al contribuente di orientarsi sulla “coerenza” del reddito famigliare rispetto alla capacità di spesa manifestata.

(Tratto dalla Relazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pag. 4)

…che equivale a dire: caro contribuente (o meglio cara “famiglia”) se sei sleale col fisco, ravvediti!

Oppure, come riportato da un’agenzia di stampa:

“Se c’è coerenza tra i redditi prodotti e le spese sostenute non ci sono problemi, accertamenti o controlli”, ha spiegato Befera a margine di un’audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Al contrario, ha aggiunto, se c’è incoerenza si accenderà un “semaforo rosso” ed “il cittadino dovrà pensare bene a rifare la dichiarazione dei redditi, perchè è a rischio di essere controllato”.

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Qualche considerazione

A parte il fatto che il “reddito familiare” in Italia (diversamente dalla Francia) non esiste giuridicamente e quindi fiscalmente, l’autodiagnosi non può essere “validamente” effettuata in quanto il contribuente e l’Agenzia dispongono di dati di partenza diversi.

Ora, se da un punto di vista logico tutto appare sostemibile, da un punto di vista pratico tutto ciò non può avere alcun diretto seguito: se la mia famiglia (famiglia?) dichiara (dichiara?) un reddito “incoerente”… cosa faccio? Mi invento qualche reddito? E di quale categoria? E i disinvestimenti patrimoniali? E i redditi che pagano in modo sostitutivo od amministrato? E i lasciti? Ecc. .

Inoltre una cosa è una compliance “da confessionale”, altra cosa è l’avviso di accertamento che potrebbe essere emanato -verificati i presupposti di legge- dall’Agenzia delle Entrate. Fino ad ora le iniziative esperite (soprattutto quelle di tipo “automatico”) hanno lasciato parecchio a desiderare. Befera ed il suo ente super fornito ed attrezzato di risorse, leggi, poteri e uomini ha parecchia strada da fare per arrivare al traguardo dell’efficacia…

Befera, ed in passato[2] suoi predecessori, ha capito che ottiene maggiori e più rapide entrate in modo “spintaneo” piuttosto che affidarsi alla caccia al gettito attraverso la sua struttura[3].

Il caso dell’ultima iniziativa di “moral suasion” (a voler essere indulgente) promossa a ridosso della dichiarazione dei redditi lo scorso fine maggio (“Redditometro: al via la campagna di raccolta di denaro fresco” e “Redditometro e moral suasion RELOAD: la montagna di Befera ha partorito il solito topolino”) conteneva in sé davvero tante lacune di sistema che aggravia gli oneri verso i contribuenti e abbassa la stima che merita l’amministrazione finanziaria. Le 300 mila lettere inviate dall’ente guidato da Befera ad altrettanti contribuenti hanno evidenziato, in numerosissimi casi, errori materiali che riportano alla memoria i ricorrenti casi di cartelle pazze…

Conclusione: ciò di cui abbiamo trattato fino ad ora (a cominciare col “Redditest”) non c’entra giuridicamente nulla col “redditometro”.

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Check-up sullo “stato dell’arte” del Redditometro

Ai parlamentari ieri Befera ha altresì offerto i ragguagli della situazione:

“… il nuovo “redditometro” rappresenta lo strumento attuativo della profonda innovazione introdotta per norma sull’istituto dell’accertamento sintetico al fine di renderlo più efficiente, dotarlo di maggiori garanzie per il contribuente e tener conto del mutato contesto socio-economico.”

Il realtà “nuovo redditometro” è “semplicemente” una versione maggiormente aggressiva di quello precedente (per i tratti del redditometro vedi il post “Redditometro: al via la campagna di raccolta di denaro fresco”), che -come noto- può basarsi su due differenti modalità:

1° – accertamento sintetico puro (o “spesometro”) che si fonda sulle spese effettive sostenute;

2° – accertamento “redditometrico” calcolato sulla base di coefficienti stabiliti dall’amministrazione finanziaria.

Il primo tipo assomiglia ad un “conto della serva” e funziona dal tempo degli egizi, il secondo aspetta l’emanazione del provvedimento, in ritardo nonostante la “Società per gli Studi di Settore S.p.A.” stìa da tempo alacremente lavorando (sembra che non si riesca a farlo funzionare per essere reso opponibile). Ed è per questo ritardo che gli accertamenti “redditometrici” sono fermi al 2008 (tempo a cui si applicava il vecchio redditometro).

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Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha però riferito sui tratti del software che costituirà il motore per il predetto accertamento reddito metrico, chiamato anche “software delle 100 voci”, in quanto si basa su un

“modello di variabili di spesa, in relazione alla tipologia di nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza”, nel numero di “100 voci di spesa che colgono i diversi aspetti della vita quotidiana – compresi gli incrementi patrimoniali effettuati al netto dei disinvestimenti – laddove il precedente Dm 10 settembre 1992, ancora applicabile agli accertamenti sintetici riferibili ad anni d’imposta fino al 2008, valorizzava, mediante un metodo prettamente induttivo, da oltre venti anni, solo pochi e non più sufficienti beni di riferimento.”

Ricorda inoltre che:

“Le voci di spesa oggi individuate sono riconducibili a sette categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, investimenti immobiliari e mobiliari netti e altre spese significative.

e che i dati su cui si baseranno le valutazioni sono incentrati prevalentemente:

– sulle spese presenti in Anagrafe tributaria;

– sulle spese stimate il cui valore è ottenuto applicando una valorizzazione a dati certi;

– in via residuale sulla spesa media Istat che fotografa le spese medie di tipo corrente (alimentari, abbigliamento, calzature, etc.) sostenute da ogni tipologia di famiglia che vive in una determinata area geografica.

In tal modo viene ulteriormente valorizzato “il patrimonio informativo già a disposizione dell’Agenzia”, il quale…

(Tratto dalla Relazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pag. 4)

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Convergere al centro

Nell’utilizzare una metafora calcistica, poi Befera ha annunciato che “il patrimonio informativo già a disposizione dell’Agenzia”

  • dalla fascia destra sarà soccorso in suo aiuto dallo spesometro (la gigantesca banca dati, gratuitamente alimentata da coloro che posseggono la partita iva, in cui sono registrate tutte le operazioni fatturate e gli acquisti dei privati per importi a partire da 3.600 euro);
  • dalla fascia sinistra troverà aiuto con la mole dei “movimenti bancari…”[4] (per un approfondimento:“Indagini bancarie, Befera assicura: niente pesca “a strascico”) i quali, disse mesi orsono alla presentazione del provvedimento il direttore dell’Agenzia delle entrate, saranno governati da sole 4-5 persone (per motivi di privacy) e ciònonostante si preveda siano in numero di qualche miliardo. L’utilizzo di tale banca dati è, tutt’ora, al vaglio del nuovo Garante della privacy, dopo che il precedente criticò fortemente l’opprimente disposizione (per un approfondimento vedi “Anche i grand commis de l’état cominciano a ribellarsi allo stato di polizia fiscale”);
  • neanche però omettere che dal centrocampo arrivano gli assist della nuova normativa relativa alla “concessione in godimento a fini privati di beni relativi all’impresa ai soci o familiari dell’imprenditore” (Decreto Legge 138/2011) in ossequio alla quale i contribuenti devono comunicare in via telematica (cd. “monitoraggio”) i dati relativi ai beni d’impresa concessi a condizioni che si ritengono più favorevoli rispetto alle condizioni di mercato ed ulteriori informazioni “utili per il controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che li utilizzano”. Ovvero: se l’imprenditore od un suo familiare ottiene una forma di risparmio con queste condotte quei beni sono per la società indeducibili e formano reddito per intero in capo all’utilizzatore (ovvero doppia imponibilità). Inoltre, connesso a quest’adempimento, l’Agenzia delle entrate pretende dagli imprenditori di conoscere ulteriori dati (relativi alle “forme di finanziamento o di capitalizzazione) quali i finanziamenti soci, anche se la legge non contempli questa possibilità. Il termine per l’invio di quest’ulteriore “monitoraggio”, originariamente fissato al 31.3.2012 è stato dovuto essere prorogato al 31.10.2012 e poi, ancora, al 31.3.2013. Malelingue insinuano che l’Agenzia delle Entrate voglia farsi introdurre, con una modifica legislativa, un allargamento della base dei dati oggetto di comunicazione (es. finanziamenti soci), che impattano assieme a tutti gli altri, a sondare le capacità patrimoniali, rectius reddituali, dei cittadini.

Tutto ciò per ancorare “quanto più possibile a dati certi il necessario confronto con il contribuente e riducendo al minimo l’incidenza delle presunzioni.”

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Conclusione

Da tempo, come scritto su queste pagine, l’attualmente denominato “Redditest” non godeva di alcun credito e merito di attenzione.

Circa il “software delle 100 voci” (alias software del redditometro) non può che esserci attesa per verificare quale potente mezzo per presumere, rectius Befera, per testimoniare il possesso di redditi.

Sempre nella speranza che redditi possano essere in futuro percepiti.

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NOTE:

[1] “Società per gli studi di settore S.p.A.”, di proprietà del Ministero del Tesoro e della Banca d’Italia S.p.A. .

[2] Tra tutti un solo flash-back: il Ministro delle finanze Prof. Augusto Fantozzi minacciò ogni contribuente che non avesse “aderito” al concordato di massa del 1995 (una sorta di accertamento ridottissimo automatizzato precompilato con importi ridottissimi finalizzato al pagamento “a saldo e stralcio” di annualità fiscali). Avvertimento che, puntualmente, non trovò alcun seguito per chi non versò nulla.

[3] Non a caso Befera, in audizione parlamentare, termina: “Signori Senatori e Signori Deputati, nella mia esposizione spero di averVi fornito un quadro delle molte attività in corso in Agenzia volte al potenziamento del contrasto all’evasione fiscale nel nuovo scenario che vuole conseguire una sempre migliore interazione tra fisco e contribuente e innestare, anche con effetti dissuasivi, positivi effetti di adesione spontanea agli adempimenti fiscali.”

[4] Con riferimento ai quali il Direttore Befera ha affermato:

“Come noto, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare annualmente le movimentazioni che interessano i rapporti già trasmessi all’Anagrafe tributaria, nonché ogni ulteriore informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali.

Tali disposizioni rafforzano gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per la lotta all’evasione fiscale consentendo più ampie e incisive leve di contrasto.

Nel rispetto del dettato normativo è in corso di emanazione un provvedimento, attualmente al vaglio del Garante per la protezione dei dati personali, che fisserà le modalità di comunicazione delle informazioni costituite, oltre che dai dati identificativi del rapporto, dalle informazioni relative ai saldi (iniziali e finali) e ai movimenti finanziari aggregati del periodo con evidenza, per ogni tipologia di rapporto, del totale dare e avere.

Le informazioni, che perverranno in una specifica sezione isolata dell’Anagrafe tributaria con riferimento all’anno 2011 e successivi, saranno caricate negli archivi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti, ivi mantenute per i soli tempi necessari al loro utilizzo ai fini previsti dalle norme, e utilizzate esclusivamente a livello centrale per la sola finalità di individuare posizioni a più alto rischio di evasione da segnalare alle strutture operative per i necessari controlli.

Soltanto durante la successiva fase del controllo delle dichiarazioni dei singoli contribuenti dette strutture potranno avviare, previa autorizzazione dell’organo sovraordinato, la procedura telematica delle indagini finanziarie per ottenere informazioni di dettaglio sul contenuto dei rapporti finanziari.

Nello specifico, per quanto riguarda i criteri per l’elaborazione delle liste selettive, l’orientamento è di utilizzare le informazioni di natura bancaria e finanziaria, secondo un articolato e graduale percorso.

In fase di avvio, le informazioni contribuiranno al procedimento di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo per intercettare con maggiore proficuità i più diffusi e rilevanti fenomeni evasivi ed elusivi nel settore sia delle imposte sui redditi sia dell’imposta sul valore aggiunto.

Esse potrebbero concorrere, quale elemento additivo, alla definitiva formazione di liste di contribuenti, già individuati sulla base degli elementi di rilevanza fiscale disponibili, da sottoporre all’accertamento sintetico ovvero di soggetti risultanti non congrui e non coerenti agli studi settore.”

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