Il Sole 24 Ore, mart. 3/9/2013
Il secondo fronte. Obbligo di comunicazione per i versamenti da o verso l’estero
LA PLATEA
«Radar» sui trasferimenti oltre 15mila euro
La miniriforma del monitoraggio fiscale contenuta nella Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge europea 2013) in vigore da domani, porta con sé non solo l’eliminazione delle sezioni I e III dal Quadro RW per come oggi lo conosciamo, ed anche una diminuzione delle sanzioni dal 10-50% al 3-15% (al 6-30% in caso di detenzioni in paesi “black list”) sugli importi non segnalati pur detenuti anche indirettamente in qualità di titolari effettivi (nell’accezione della normativa antiriciclaggio), ma anche un nuovo tipo di controllo automatico operato dalle Entrate.
Se da una parte il “monitoraggio fiscale” perde l’obbligatorietà da parte del contribuente di segnalare i flussi da o verso l’estero, oppure estero su estero, dall’altra acquista una nuova penetrante comunicazione telematica a carico di banche e intermediari finanziari. Banche, Sim, Sgr e Sicav ma anche fiduciarie, agenti di cambio, cambiavalute, eccetera dovranno trasmettere alle Entrate, anziché “solo” registrare e tenerne in evidenza, i dati relativi a trasferimenti da o verso l’estero di fondi (ma anche polizze assicurative trasferibili ed ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie) per somme (anche frazionate) pari o superiori a 15.000 euro di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate. Le banche e gli altri intermediari che non ottemperino al nuovo onere saranno passibili di sanzione amministrativa dal 10 al 25% dell’importo non segnalato.
Il controllo di attività economiche e finanziarie all’estero sarà svolto dall’Ucifi e dai reparti speciali della GdF. Attribuendo una forma di nuovi poteri a favore del Direttore centrale dell’accertamento delle Entrate o del Comandante generale della GdF, la norma appena approvata prevede che si possano richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge: a banche e intermediari, di fornire dati e notizie di operazioni a partire da 15.000 euro, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; a professionisti contabili, notai, avvocati, case da gioco, eccetera, l’identità dei titolari effettivi rilevati.
I dati e le informazioni acquisiti per mezzo del nuovo monitoraggio fiscale andranno ad arricchire il patrimonio informativo della unità speciale delle Entrate “Ucifi” la quale integrerà la propria applicazione denominata “InDEx” messa a punto per contrastare la sottrazione all’imposizione dei redditi di fonte estera praticata per mezzo della detenzione all’estero di attività produttive di reddito, anche per il tramite di altri soggetti esteri, interposti o esterovestiti. La strategia tracciata dalle Entrate si muove coerentemente con l’azione antievasione confermata da ultimo con la circolare 31 luglio 2013 n. 25, parallelamente con quella derivante dall’allocazione fittizia all’estero della residenza fiscale (per la quale le Entrate hanno messo a punto l’applicativo “Sonore”).