Il Sole 24 ore, merc. 10/7/2013
Il quadro delle modifiche. Come cambia il monitoraggio
Il Senato ha appena approvato la miniriforma del monitoraggio fiscale e la riorganizzazione della lotta all’evasione dei redditi finanziari connessa ai capitali esportati. Con una serie di significative novità che restano in attesa dell’ultimo sì della Camera.
Quadro RW
Sanzioni amministrative dal 3 al 15% (anzichè dal 10 al 50%) a carico di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate che nella propria dichiarazione dei redditi omettano l’indicazione degli «investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia». Nel caso gli investimenti siano detenuti in “paradisi fiscali” le sanzioni sono raddoppiate dal 6 al 30% degli importi non dichiarati.
È altresì prevista la sanzione fissa di 258 euro nel caso di ritardo, entro novanta giorni dal termine, di presentazione della dichiarazione e, di fatto, l’abolizione della rendicontazione delle movimentazioni (per cui devono attualmente essere compilate le sezioni I e III del quadro RW) con le relative sanzioni dal 5 al 50 per cento. Scompare l’applicazione della sanzione tramite confisca per equivalente.
Il provvedimento origina da una richiesta all’Italia da parte della Commissione Ue del novembre 2011, pena procedura d’infrazione. La Commissione aveva, infatti, dissentito da un regime sanzionatorio così gravoso, a prescindere dalla sottrazione di materia imponibile ai fini delle imposte sul reddito in Italia.
La Commissione, inoltre, aveva ritenuto che questo impianto sanzionatorio potesse risultare discriminatorio rispetto alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi dichiarativi relativi a redditi derivanti da attività e investimenti effettuati esclusivamente in Italia. Per via dell’applicazione del principio giuridico del favor rei, il provvedimento, se confermato in via definitiva, rappresenterà una sanatoria per tutte le violazioni relative alle movimentazioni (non costituendo più violazione punibile l’omissione di compilazione delle Sezioni I e III del quadro RW) e consentirà l’accesso alle sanzioni ridotte nel caso di omissione di dichiarazione delle consistenze di fine anno.
Banche e intermediari
Banche, Sim, Sgr e Sicav ma anche fiduciarie, agenti di cambio, cambiavalute, esercenti il microcredito, finanziarie e Confidi dovranno telematicamente comunicare all’Agenzia delle entrate, anziché “solo” registrare e tenerne in evidenza, i trasferimenti da o verso l’estero di fondi (ma anche polizze assicurative trasferibili ed ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie) di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate.
Sanzioni salate in caso di violazioni agli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle entrate: dal 20 al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata.